Le modifiche introdotte dal DLgs. 1/2024 in materia di ritenute alla fonte sono le seguenti:
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni
Se l'importo dovuto non è superiore a 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il successivo 16 gennaio.
Ritenute operate dai condomini
Il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno (al posto del 30 giugno e 20 dicembre).
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
In particolare, le modifiche in materia di ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni hanno l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per i sostituti d'imposta.
In precedenza, le ritenute dovevano essere versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui erano state operate. Con le modifiche introdotte, è possibile cumulare i versamenti di tali ritenute, nel caso in cui siano di basso importo. In questo modo, si riduce la frequenza dei pagamenti, semplificando così gli adempimenti.
Le modifiche in materia di ritenute operate dai condomini hanno l'obiettivo di armonizzare la disciplina con quella prevista per le ritenute operate dai sostituti d'imposta diversi dai condomini.
In precedenza, i condomini potevano differire il versamento delle ritenute d'acconto fino al raggiungimento di una soglia minima pari a 500 euro. Con le modifiche introdotte, la scadenza per il versamento cumulativo delle ritenute è stata anticipata al 16 giugno e al 16 dicembre. In questo modo, i condomini possono pianificare meglio i propri adempimenti fiscali.