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Ancora superbonus solo per condomìni, persone fisiche ed enti del Terzo settore

Possibilità di opzione e 110% per gli immobili degli ETS che possono beneficiare del «superbonus RSA» e per quelli danneggiati da eventi sismici

In ottica 2024-2025, preso atto delle novità da ultimo introdotte dal DL 212/2023 convertito e dalla legge di bilancio per il 2024 (L. 213/2023), il superbonus continua a poter essere fruito, sulle spese relative agli interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020, esclusivamente da:

- condomìni su edifici a prevalente destinazione abitativa, per gli interventi “trainanti” e “trainati” sulle parti comuni degli edifici e dai relativi condòmini per gli interventi “trainati” sulle rispettive parti private degli edifici;

- persone fisiche che possiedono interamente edifici plurifamiliari composti da un numero massimo di quattro unità immobiliari “principali”, sia per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che per gli interventi sulle singole unità immobiliari che li compongono (fermo restando, relativamente a questi ultimi, il limite di due unità immobiliari di cui al comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020);

- enti del Terzo settore di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, per gli interventi effettuati su qualsiasi tipologia di immobili da essi posseduti o detenuti.


Con la fine del 2023 sono invece definitivamente usciti di scena gli altri soggetti di cui al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (IACP ed “enti equivalenti” e cooperative edilizie a proprietà indivisa; oltre a società e associazioni sportive dilettantistiche, queste ultime fuori gioco già dal 30 giugno 2022), così come sono usciti definitivamente di scena gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (c.d. “villette”).


La misura del superbonus spettante, per chi è ancora “in gioco”, è quella del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le


Copilot

Certamente! Ecco una riformulazione del testo:


Il superbonus, un’iniziativa introdotta per favorire l’efficienza energetica e ridurre i rischi sismici negli edifici, può ancora essere fruito in ottica 2024-2025. Tuttavia, le nuove disposizioni hanno portato a una riduzione dell’agevolazione fiscale. Vediamo chi può beneficiare del superbonus:


Condomìni: Possono usufruire del superbonus per gli interventi “trainanti” e “trainati” sulle parti comuni degli edifici. I relativi condòmini possono richiederlo per gli interventi sulle parti private degli edifici.

Persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari: Se possiedono edifici composti da un massimo di quattro unità immobiliari “principali”, possono applicare il superbonus sia per gli interventi sulle parti comuni che per quelli sulle singole unità immobiliari.

Enti del Terzo settore: Possono beneficiare del superbonus per gli interventi su qualsiasi tipologia di immobili di loro proprietà o detenuti.

Tuttavia, a partire dal 2024, sono esclusi dal superbonus gli altri soggetti previsti dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, come IACP, “enti equivalenti”, cooperative edilizie a proprietà indivisa e società o associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, gli interventi su edifici unifamiliari (le cosiddette “villette”) non sono più ammissibili.


La misura del superbonus è ora del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 202512. Ricorda che la cessione del credito o lo sconto in fattura non sono più possibili, ma solo la detrazione fiscale diretta1.

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