Non è più prevista l’indicazione del credito d’imposta per i beni «ordinari»
Il quadro RU del modello REDDITI 2024 è stato semplificato rispetto a quello previsto dai precedenti modelli dichiarativi (si veda “Nei modelli REDDITI 2024 semplificato il quadro RU” del 1° marzo 2024), ma richiede ancora l’indicazione del credito d’imposta per investimenti ex art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020.
In linea generale, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”;
- “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1058 e/o 1058-bis della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.
Rispetto al precedente modello REDDITI 2023, le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2024 non prevedono più il codice credito “L3” relativo ai beni materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020, posto che tale agevolazione non riguarda la presente dichiarazione.
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, vanno poi compilati i righi RU130 e RU140 contenuti nella sezione II del nuovo quadro RU.
Il rigo RU130 è ora denominato “Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d’imposta)”, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
Come evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della sezione II del quadro RU, il prospetto va compilato per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito d’imposta indicato nel rigo RU5.
Rispetto al precedente modello REDDITI 2023, nel nuovo modello nel rigo RU130 sono state eliminate le colonne 1, 2 e 3, in cui era prevista l’indicazione dei dati relativi agli investimenti “ordinari”. Sono quindi presenti soltanto:
- la colonna 4, relativa agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (nelle colonne 4A, 4B e 4C occorre indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016);
- la colonna 5, relativa agli investimenti nei beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2024.
A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo RU140 nel modello REDDITI 2024, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
Tale rigo va però compilato, secondo le istruzioni, in relazione al solo credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Non è infatti prevista per il 2023 la possibilità di prenotare gli investimenti in beni materiali 4.0, considerando che il comma 1057-bis prevede la stessa misura del credito d’imposta dal 2023 al 2025 (si veda “Bonus investimenti in beni materiali 4.0 senza prenotazione nel 2023” del 20 aprile 2023).
Nel rigo RU140 andranno quindi indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2024, per i quali entro il 31 dicembre 2023 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
Eliminato il rigo RU150 sul titolare effettivo
Si rileva altresì che, rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, nel quadro RU dei modelli REDDITI 2024 non è più previsto il rigo RU150 relativo al titolare effettivo, né il rigo RU151 sul cumulo.
Con particolare riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, non è inoltre più previsto il rigo RU152, che riguardava l’indicazione dei “Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020”, né il rigo RU141 che consentiva di rettificare gli importi degli investimenti in beni strumentali 2021 (si veda “Bonus investimenti nel modello REDDITI 2023 con indicazione di nuovi dati” del 14 marzo 2023).
Commenti
Posta un commento