Passa ai contenuti principali

Condomini minimi e comunicazione detrazione fiscale

 Con il provvedimento del 21 febbraio 2024, numero 53174, l’Agenzia delle Entrate ha esteso fino al 4 aprile 2024 il termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per interventi edilizi sulle parti comuni dei condomini da parte degli amministratori di condominio.


Il provvedimento numero 53174/2024 prevede anche un’esenzione dall’obbligo di comunicazione se, per tutte le spese sostenute nell’anno precedente per interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini hanno scelto la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, come previsto dall’articolo 121 del DL 34/2020. Tuttavia, se almeno un condòmino ha scelto la detrazione fiscale per un intervento, i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti a trasmettere i dati relativi a tutti gli interventi effettuati.


Per identificare i soggetti obbligati, il provvedimento si riferisce agli “amministratori di condominio” definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016.


Non ci sono specifiche per i cosiddetti “condomini minimi” senza amministratore (condomini con meno di otto condòmini). Nonostante non ci sia un obbligo di comunicazione esplicito per questi casi nel DM del 1° dicembre 2016 o nel provvedimento 53174/2024, le specifiche tecniche e la guida per il software di compilazione includono tra i soggetti obbligati anche i condòmini incaricati in assenza di un amministratore.


Una FAQ del 23 marzo 2022 chiarisce che se i condòmini di un “condominio minimo” non hanno nominato un amministratore, non sono tenuti alla trasmissione dei dati, a meno che non sia stata effettuata la cessione del credito da parte di uno dei condòmini. In tal caso, il condòmino incaricato deve comunicare tutti i dati relativi alle spese.


L’interpretazione estensiva suggerisce che questo chiarimento si applichi sia alla cessione del credito sia allo sconto sul corrispettivo. Pertanto, i condomini minimi senza amministratore sarebbero obbligati a comunicare le spese se almeno un condòmino ha scelto una di queste opzioni.


In assenza di indicazioni contrarie, i chiarimenti della FAQ sembrano ancora validi anche dopo il provvedimento 53174/2024 e potrebbero applicarsi anche l’esonero dalla comunicazione previsto dallo stesso provvedimento, per semplificare gli adempimenti.


Combinando le disposizioni del provvedimento con le indicazioni della FAQ, sembra che i condomini minimi senza amministratore possano essere esonerati dalla comunicazione se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto, ma un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.

Commenti

Post popolari in questo blog

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti