Con il provvedimento del 21 febbraio 2024, numero 53174, l’Agenzia delle Entrate ha esteso fino al 4 aprile 2024 il termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per interventi edilizi sulle parti comuni dei condomini da parte degli amministratori di condominio.
Il provvedimento numero 53174/2024 prevede anche un’esenzione dall’obbligo di comunicazione se, per tutte le spese sostenute nell’anno precedente per interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini hanno scelto la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, come previsto dall’articolo 121 del DL 34/2020. Tuttavia, se almeno un condòmino ha scelto la detrazione fiscale per un intervento, i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti a trasmettere i dati relativi a tutti gli interventi effettuati.
Per identificare i soggetti obbligati, il provvedimento si riferisce agli “amministratori di condominio” definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016.
Non ci sono specifiche per i cosiddetti “condomini minimi” senza amministratore (condomini con meno di otto condòmini). Nonostante non ci sia un obbligo di comunicazione esplicito per questi casi nel DM del 1° dicembre 2016 o nel provvedimento 53174/2024, le specifiche tecniche e la guida per il software di compilazione includono tra i soggetti obbligati anche i condòmini incaricati in assenza di un amministratore.
Una FAQ del 23 marzo 2022 chiarisce che se i condòmini di un “condominio minimo” non hanno nominato un amministratore, non sono tenuti alla trasmissione dei dati, a meno che non sia stata effettuata la cessione del credito da parte di uno dei condòmini. In tal caso, il condòmino incaricato deve comunicare tutti i dati relativi alle spese.
L’interpretazione estensiva suggerisce che questo chiarimento si applichi sia alla cessione del credito sia allo sconto sul corrispettivo. Pertanto, i condomini minimi senza amministratore sarebbero obbligati a comunicare le spese se almeno un condòmino ha scelto una di queste opzioni.
In assenza di indicazioni contrarie, i chiarimenti della FAQ sembrano ancora validi anche dopo il provvedimento 53174/2024 e potrebbero applicarsi anche l’esonero dalla comunicazione previsto dallo stesso provvedimento, per semplificare gli adempimenti.
Combinando le disposizioni del provvedimento con le indicazioni della FAQ, sembra che i condomini minimi senza amministratore possano essere esonerati dalla comunicazione se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o lo sconto, ma un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno.
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