A chi si applica:
Persone fisiche che esercitano in forma individuale un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Non si applica a chi ha aderito al regime forfetario nel 2023.
Come si calcola:
Si confronta il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2023 con il più elevato tra quelli del triennio 2020-2022.
Si applica una franchigia del 5% al reddito più alto del triennio precedente.
L'imposta sostitutiva del 15% si applica sull'incremento di reddito, fino ad un massimo di 40.000 euro.
Dove si compila:
Nuova sezione II (righi da LM12 a LM15) del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.
Effetti sugli acconti IRPEF 2024:
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva va computata nella base imponibile per il calcolo degli acconti IRPEF 2024.
Effetti su deduzioni, detrazioni e benefici:
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.
Casi particolari:
Impresa familiare o azienda coniugale: il reddito d'impresa va indicato integralmente, ma l'agevolazione si applica solo sulla quota di reddito attribuita all'imprenditore.
Imprenditore con attività sia individuale che in impresa familiare/azienda coniugale: l'incremento di reddito è riconosciuto per intero per la parte di esso imputabile al reddito "individuale", mentre per la parte imputabile al reddito "familiare" è riconosciuto in proporzione alla quota posseduta dal titolare.
Per maggiori informazioni:
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2023
Istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2024
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