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Utilizzo del credito d'imposta per investimenti 5.0

 Il credito residuo può essere utilizzato in 5 quote annuali di pari importo

Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta per la transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante (si veda “Per il credito transizione 5.0 comunicazioni al GSE” del 7 marzo 2024).

Il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025; l’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.


Pertanto, ove la fruizione avvenga nel suddetto termine, il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un’unica soluzione, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).


Assonime, nella consultazione n. 5/2024 (audizione alla Camera sul DL 19/2024 del 12 marzo scorso), ha osservato che il comma 13, sia pure implicitamente, sembra assumere che il credito di imposta, oltre a essere maturato, debba essere anche idoneo ad essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Poiché, in base ai principi generali, il credito relativo a un investimento in beni strumentali 4.0 è utilizzabile solo dopo l’avvenuta interconnessione, se è vero che si assume che il credito sia già utilizzabile alla data ultima del 31 dicembre 2025 sembra che anche l’interconnessione debba avvenire entro tale data.

Tale aspetto, secondo l’Associazione, dovrebbe essere chiarito a livello normativo.


L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve comunque eccedere l’importo concesso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

In ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);

- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);

- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).


Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.


L’agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.


Meccanismo di recapture per i 5 anni successivi

Il comma 14 dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede tuttavia il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.


In tal caso, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Nel diverso caso di sostituzione degli investimenti, la medesima disposizione riconosce l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017.


Assonime, in merito al meccanismo di “recapture”, ha rilevato che, se si assume che ai fini del riconoscimento del credito transizione 5.0 è necessario perfezionare anche l’interconnessione entro il 2025, si dovrebbe far riferimento, più precisamente, non al “completamento dell’investimento” ma alla sua interconnessione, quantomeno in relazione agli investimenti relativi ai beni strumentali 4.0.

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