I condomini che continuano ad eseguire interventi con lo sconto in fattura al 70% devono istituire un fondo per coprire il restante 30% dei costi. Tali interventi, diversi dalla demolizione e ricostruzione, approvati tramite delibera assembleare precedente al 25 novembre 2022, continuano a beneficiare del superbonus al 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per le spese sostenute dal 2024, il superbonus decresce al 70% (65% nel 2025). Nonostante l'obbligo di costituire un fondo lavori secondo la legge, molte delibere condominiali non lo prevedono, poiché l'applicazione dello sconto sul corrispettivo esclude il bisogno di pagamenti immediati. Ma se i lavori vengono pagati nel 2024 o 2025, è necessario istituire il fondo. Anche se l'applicazione dello sconto copre solo il 70% delle spese agevolate, il fondo deve essere costituito solo per il restante 30%. La delibera per istituire il fondo è considerata una variante "finanziaria" della delibera originaria e non influisce sulla possibilità di beneficiare del superbonus.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...