I condomini che continuano ad eseguire interventi con lo sconto in fattura al 70% devono istituire un fondo per coprire il restante 30% dei costi. Tali interventi, diversi dalla demolizione e ricostruzione, approvati tramite delibera assembleare precedente al 25 novembre 2022, continuano a beneficiare del superbonus al 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per le spese sostenute dal 2024, il superbonus decresce al 70% (65% nel 2025). Nonostante l'obbligo di costituire un fondo lavori secondo la legge, molte delibere condominiali non lo prevedono, poiché l'applicazione dello sconto sul corrispettivo esclude il bisogno di pagamenti immediati. Ma se i lavori vengono pagati nel 2024 o 2025, è necessario istituire il fondo. Anche se l'applicazione dello sconto copre solo il 70% delle spese agevolate, il fondo deve essere costituito solo per il restante 30%. La delibera per istituire il fondo è considerata una variante "finanziaria" della delibera originaria e non influisce sulla possibilità di beneficiare del superbonus.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...