I condomini che continuano ad eseguire interventi con lo sconto in fattura al 70% devono istituire un fondo per coprire il restante 30% dei costi. Tali interventi, diversi dalla demolizione e ricostruzione, approvati tramite delibera assembleare precedente al 25 novembre 2022, continuano a beneficiare del superbonus al 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per le spese sostenute dal 2024, il superbonus decresce al 70% (65% nel 2025). Nonostante l'obbligo di costituire un fondo lavori secondo la legge, molte delibere condominiali non lo prevedono, poiché l'applicazione dello sconto sul corrispettivo esclude il bisogno di pagamenti immediati. Ma se i lavori vengono pagati nel 2024 o 2025, è necessario istituire il fondo. Anche se l'applicazione dello sconto copre solo il 70% delle spese agevolate, il fondo deve essere costituito solo per il restante 30%. La delibera per istituire il fondo è considerata una variante "finanziaria" della delibera originaria e non influisce sulla possibilità di beneficiare del superbonus.
Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487 commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i
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