Passa ai contenuti principali

Scadenza dichiarazione redditi, variazioni

 La circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 11 aprile, ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali introdotte dal DLgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) e le proroghe disposte con il DLgs. 13/2024. Ecco un riassunto delle principali novità:

  1. Estensione dell’ambito di utilizzo del modello 730:

    • Ora è possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per:
      • Indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuova sezione II del quadro L).
      • Dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L).
      • Assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività) nel nuovo quadro Q.
  2. Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni:

    • L’art. 11 comma 1 del DLgs. 1/2024 ha anticipato il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
      • 30 settembre per i contribuenti “solari”.
      • Dalla fine dell’undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”.
    • Tuttavia, l’art. 38 del DLgs. 13/2024 ha derogato questa nuova disciplina.
    • Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine è stato differito:
      • 15 ottobre per i contribuenti “solari”.
      • Dal quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”.
    • La disciplina transitoria dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 1/2024 si applica ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
      • Ad esempio, per il periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023, i modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31 maggio 2024.
    • I termini previgenti rimangono applicabili anche per i soggetti con scadenza prima del 2 maggio 2024.
      • Ad esempio, una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023 deve presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.

Commenti

Post popolari in questo blog

Liquidatore «prigioniero» della società

Liquidatore «prigioniero» della società Senza indicazioni normative, alcune soluzioni giurisprudenziali rischiano di rendere estremamente difficoltosa l’operatività delle dimissioni dall’incarico / Martedì 29 settembre 2015 Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori (oltre ad accertare la sussistenza dell’evento dissolutivo e a pubblicizzarlo) devono anche, contestualmente, procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima è chiamata, tra l’altro, a nominare il liquidatore (o i liquidatori), salvo che tale decisione non sia stata già presa in sede di costituzione della società. Con riguardo alla cessazione dell’incarico, invece, il codice si limita a stabilire che i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussista una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero ( art. 2487  commi 1 e 4 c.c.). Quanto alle ltre cause di cessazione dalla carica, è stato precisato come i

Obbligazioni di fare, non fare o permettere senza contributi INPS

/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti