L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0 per l’acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio, in quanto non soddisfa il requisito della novità. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, secondo l’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020, è riconosciuto solo per beni “nuovi” destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.
Nel caso specifico, l’acquisto di un impianto precedentemente noleggiato dalla società acquirente non rientra nell’agevolazione. A differenza di un comodato d’uso gratuito di breve durata, dove il precedente utilizzo non influisce sul requisito della novità, un contratto di noleggio a titolo oneroso e di lunga durata non può essere considerato un “periodo di prova”. Pertanto, non si applica il bonus se il bene è stato utilizzato in precedenza sotto un contratto di noleggio, specialmente se non includeva una clausola di riscatto finale.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...