L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0 per l’acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio, in quanto non soddisfa il requisito della novità. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, secondo l’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020, è riconosciuto solo per beni “nuovi” destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.
Nel caso specifico, l’acquisto di un impianto precedentemente noleggiato dalla società acquirente non rientra nell’agevolazione. A differenza di un comodato d’uso gratuito di breve durata, dove il precedente utilizzo non influisce sul requisito della novità, un contratto di noleggio a titolo oneroso e di lunga durata non può essere considerato un “periodo di prova”. Pertanto, non si applica il bonus se il bene è stato utilizzato in precedenza sotto un contratto di noleggio, specialmente se non includeva una clausola di riscatto finale.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...