Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Ravvedimento operoso meno caro ma dal prossimo settembre

Riviste le riduzioni delle sanzioni e ammesso il cumulo giuridico

A seguito del decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato in via definitiva il 24 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri, il ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024 assumerà un nuovo volto.


Due sono le novità che balzano all’occhio:

- anche in sede di ravvedimento sarà applicabile il cumulo giuridico delle violazioni, sia pure in forma attenuata applicandosi l’art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97 (il cumulo opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta);

- vengono rimodulate le riduzioni delle sanzioni, in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000 e, aspetto molto rilevante, spirato il termine dell’anno o della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione a 1/8 lascia definitivamente il passo alla riduzione al settimo.


In altre parole, viene meno il livello intermedio della lettera b-ter) dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97.

Esemplificando, prima della riforma e circoscrivendo il discorso ai tributi periodici, se il ravvedimento avviene:

- entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;

- entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo;

- oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo.


Dopo la riforma, invece, se il ravvedimento avviene:

- entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;

- oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo.


In poche parole quand’anche ci siano questionari, inviti a comparire o richieste di documenti, spirato il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso la riduzione è sempre a 1/7.

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continuano a esserci (anzi, viene aggiunta la riduzione a ¼) ma dipendono, in un certo senso, da “come avanza” il procedimento. Come evidenziato nella tabella in calce all’articolo, la riduzione della sanzione dipende infatti dall’avvenuta notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e dalla constatazione della violazione mediante processo verbale.

Il ravvedimento è inibito dalla domanda di adesione del contribuente (presentata in occasione dello schema di contraddittorio preventivo) e dalla comunicazione di adesione al verbale sempre ad opera del contribuente.


Premesso tanto, i contribuenti anche mediante software che verranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, applicheranno il cumulo in sede di ravvedimento.

Da un lato, ravvedersi sarà meno costoso, dall’altro sarà più complicato. Rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa.

Se il contribuente omette di fatturare varie operazioni, commette tre dichiarazioni infedeli (IVA, imposte sui redditi e IRAP, artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97) e plurime violazioni sulla fatturazione (art. 6 del DLgs. 471/97).

Il cumulo opererà solo tra le varie violazioni sulla fatturazione e tra queste ultime e la infedele dichiarazione IVA.


Sbarramento dei 90 giorni per l’omessa dichiarazione

Ipotizzando che nel 2025 ci siano le violazioni sulla fatturazione, recepite nelle dichiarazioni da presentare nel 2026, occorrerà effettuare tre ravvedimenti. Considerando le “nuove” sanzioni e ipotizzando che il ravvedimento avvenga dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni da presentare nel 2026, sarà necessario oltre a presentare la dichiarazione integrativa:

- per il modello REDDITI pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8;

- per il modello IRAP pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8;

- per l’IVA correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7 (la violazione più grave è la dichiarazione infedele con sanzione del 70% che viene aumentata di 1/4, aumento minimo da cumulo; inoltre, onde individuare la corretta riduzione della sanzione si retroagisce al momento della prima violazione cioè quella sulla fatturazione).


Il cumulo opera anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione.

Se si tratta di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, non si pone il problema del cumulo considerato che l’infedeltà dichiarativa assorbe la violazione a monte (nuovo art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97). 

Il cumulo giuridico non opera né per gli omessi/tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.



Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...