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Restano dubbi sul titolare effettivo di società di capitali

 Restano dubbi sul titolare effettivo di società di capitali


Non chiari i rapporti tra i criteri e il peso del voto in presenza di usufrutto e pegno di partecipazioni

Il titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (art. 20 comma 1 del DLgs. 231/2007).


Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, l’art. 20 comma 2 del DLgs. 231/2007 precisa che:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;

- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.


Il comma 3, invece, precisa che, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.


Infine, “qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società «o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»” (art. 20 comma 5 del DLgs. 231/2007).


Dall’ultima precisazione evidenziata emergerebbe come anche le società di persone siano tenute alla individuazione del titolare effettivo ai fini dell’adeguata verifica. Queste, peraltro, non sono tenute ad alcuna comunicazione dei relativi dati e informazioni.


Secondo autorevole dottrina, a fronte della individuazione di previsioni sia di ordine generale (i commi 1 e 5 dell’art. 20), riferite a soggetti “diversi dalle persone fisiche”, che di carattere speciale (i commi 2, 3 e 4 dell’art. 20), attinenti alle società di capitali (e alle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000), le prime sarebbero da applicare come disciplina unica ed esclusiva per i soggetti non menzionati nelle disposizioni speciali e in via, invece, concorrente e/o residuale per i soggetti investiti di criteri speciali.


Non immediato, inoltre, risulta il rapporto tra i criteri di individuazione del titolare effettivo di società di capitali. In particolare, tra quello fondato sulla proprietà e quello cha fa leva sul controllo.

Le opzioni potrebbero essere le seguenti. I due criteri sarebbero: necessariamente alternativi, con il criterio della proprietà in posizione di prevalenza; necessariamente alternativi, con il criterio del controllo in posizione di prevalenza; potenzialmente cumulativi, con la possibilità di avere più titolari effettivi per titoli diversi.

La ricostruzione assolutamente prevalente – peraltro supportata dal dato letterale del terzo comma dell’art. 20 del DLgs. 231/2007 – è la prima, ritenendosi che le modalità di individuazione del titolare effettivo siano da considerare “scalari” e non alternative.


La disciplina parla di “titolarità” e di “proprietà” della partecipazione senza alcun riferimento al caso in cui questa sia data in usufrutto o in pegno. Su tali aspetti la FAQ del MEF “Titolarità effettiva e registro dei titolari effettivi” n. 11 afferma: “Tenuto conto che, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell’operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea. Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile)” (cfr. anche il documento Assonime “Note e Studi” n. 8/2023, “Q&A sull’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi”, § 2.4; il Caso Assonime n. 1/2023, p. 9).


Secondo altra ricostruzione, invece, in caso di accordo che assegni il voto al nudo proprietario sarebbe solo quest’ultimo a essere qualificabile come titolare effettivo (cfr. Linee guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007, p. 43).

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