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Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi

Nell’emendamento del governo al DL «Superbonus» 39/2024 anche la «spalmatura obbligatoria» in 10 anni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024

L’attesissimo emendamento del Governo al DL “superbonus” 39/2024, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e depositato in Commissione Finanze del Senato, concentra nella proposta di inserimento del nuovo art. 4-bis la gran parte delle novità più rilevanti in esso contenute.

I primi tre commi dell’introducendo art. 4-bis prevedono che, per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” dell’art. 121 del DL 34/2020 (ossia le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL.

Il divieto comprende sul piano oggettivo tutti i crediti da superbonus e altri bonus edilizi utilizzabili in compensazione dal 2025 in poi, a prescindere dall’anno di sostenimento della spesa da cui derivano; di converso, il divieto non comprende sul piano soggettivo tutti i titolari di crediti d’imposta diversi dai predetti “soggetti qualificati”.

Il comma 4 dell’introducendo art. 4-bis dispone la tanto discussa “spalmatura obbligatoria” a 10 anni (non quella facoltativa contemplata anche da numerosi emendamenti parlamentari che saranno esaminati e votati in questi giorni) delle detrazioni superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche, ma soltanto per quelle che derivano da spese sostenute dal 2024 in poi (nessuna rimodulazione da 4-5 anni a 10 anni per le detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso).

Il “colpo di scena”, sicuramente molto positivo per i contribuenti, è però dato dal comma 5 dell’introducendo art. 4-bis, perché prevede, in espressa deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 121 co. 3 del DL 34/2020, che i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione su spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il bonus eliminazione barriere architettoniche 75% siano ripartiti, rispettivamente in 4 e 5 anni, a prescindere dal numero di quote annuali costanti in cui sarebbe altrimenti fruibile la corrispondente detrazione.

Dunque, se sulle spese sostenute nel 2024 (e, nel caso del superbonus, pure su quelle sostenute nel 2025) vengono esercitate, laddove ancora possibile, le opzioni di sconto o cessione, il credito d’imposta che matura in capo al fornitore o al cessionario (e che può da questi essere ulteriormente ceduto alle condizioni e nei limiti di cui al co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020) continua a essere ripartito, ai fini della sua utilizzabilità in compensazione sul modello F24, in 4-5 quote annuali, nonostante la corrispondente detrazione, che sarebbe fruibile in assenza dell’esercizio delle predette opzioni, andrebbe invece suddivisa in 10 quote annuali costanti, ai sensi del precedente co. 4 dell’introducendo art. 4-bis.

Il comma 6 dell’introducendo art. 4-bis introduce una sorta di norma “penalizza usurai”, prevedendo che i medesimi “soggetti qualificati” di cui sopra (banche, eccetera), che avessero acquistato (o anche che acquistassero in futuro) crediti d’imposta, derivanti da spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il bonus eliminazione barriere architettoniche, riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, si ritroveranno a poter utilizzare le rate compensabili a decorrere dall’anno 2025 in sei quote annuali costanti, anziché per l’intero ammontare nell’anno di “naturale” competenza finanziaria.

Il settimo e ultimo comma dell’introducendo art. 4-bis stabilisce invece che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, non sarà più possibile procedere alla presentazione di comunicazioni di opzione di cessione c.d. “differita”, ossia la cessione delle quote annuali residue di una detrazione (maturata evidentemente su spese pagate dal beneficiario senza sconto in fattura) di cui una o più quote annuali siano già state utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi già presentate.

Giova sottolineare che questo “blocco” non riguarda la possibilità di effettuare su piattaforma informatica le cessioni “successive” alle opzioni di (prima) cessione o sconto, le quali continuano a poter essere effettuate negli invariati limiti e alle invariate condizioni di cui al co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Si evidenzia infine che, l’emendamento del Governo propone di inserire nel DL 39/2024 anche nuovi artt. 1-bis, 1-ter e 4-ter, recanti novità, rispettivamente, in materia di interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici, di contribuzione per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle Onlus, dagli OdV e dalle APS, nonché di partecipazione dei Comuni all’attività di vigilanza e controllo sugli interventi agevolati con il superbonus.

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