Paola rivetti
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Con la circolare n. 15, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024). Il quadro complessivo sotto il profilo applicativo risulta nel complesso confermato.
Nell’esaminare gli interventi normativi che hanno avuto effetto sulla disciplina ISA, la circolare commenta le modifiche del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. Adempimenti), che all’art. 5 prevede un processo di razionalizzazione degli ISA per tener conto delle evoluzioni della classificazione ATECO. Al riguardo viene anticipato che, dal prossimo anno, la classificazione subirà modifiche, in linea con quanto effettuato a livello europeo per la classificazione NACE, che comporteranno la revisione anticipata degli ISA relativi al commercio al dettaglio. In particolare, in tali indici dovranno confluire gli ISA del commercio ambulante seguendo una logica basata sulla modalità di vendita (all’ingrosso e al dettaglio) e nell’ISA DG61U – Intermediari del commercio dovranno, invece, essere ricomprese tutte le forme di intermediazione dei servizi.
Nell’ottica di semplificare gli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA (come disposto dall’art. 6 del DLgs. Adempimenti), viene segnalata l’approvazione con il provv. 28 febbraio 2024 (Allegato 2) di un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2024 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA 2024.
Per quanto riguarda la modulistica, è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 (denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali (art. 1, c. 78, L. 213/2023)”), che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023.
Il cambiamento si è reso necessario in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all’art. 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; ciò avrebbe comportato l’anomalia di diversi indicatori (es. corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze), con conseguente riflesso negativo in termini di affidabilità fiscale. Barrando la casella, invece, gli indicatori coinvolti vengono disattivati.
A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute, vengono precisate le condizioni in presenza delle quali l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Vengono distinte due ipotesi, sul presupposto che lo svolgimento dell’attività agrituristica sia subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola.
Nel caso in cui l’attività agricola generi reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività che produce reddito d’impresa. L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, il primo periodo d’imposta di esercizio di un’attività produttiva di reddito d’impresa che si andrebbe ad aggiungere a una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determini reddito d’impresa:
- è esclusa l’applicazione degli ISA se il reddito d’impresa dell’attività agricola (prevalente) è determinato catastalmente (l’esclusione interesserà entrambe le attività);
- gli ISA sono applicati se il reddito d’impresa dell’attività agricola (prevalente) è determinato analiticamente (in questo caso, andandosi ad aggiungere un’attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività).
Per il concordato preventivo si attende una circolare ad hoc
Si segnala che nella circolare non viene affrontato il concordato preventivo biennale, seppur il modello CPB costituisca un allegato obbligatorio del modello ISA in caso di adesione alla proposta del Fisco. Il tema sarà trattato in una prossima circolare ad hoc.