Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 per la fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 (ex L. 178/2020) e per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di queste agevolazioni.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è simile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici legati al costo di immobilizzazioni materiali o immateriali. Questi contributi sono somme erogate da un ente pubblico per la costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali o per progetti riguardanti immobilizzazioni immateriali. Le società beneficiarie possono essere obbligate a mantenere in uso le immobilizzazioni per un periodo specifico (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).
I contributi legati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente quando esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento dei contributi siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati; essi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).
Inizialmente, il credito d’imposta ex L. 178/2020 era automatico, senza necessità di autorizzazione preventiva, quindi il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile. Per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta sorgeva solo al momento dell’interconnessione. In caso di interconnessione tardiva, si rilevava il credito d’imposta solo nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.
Con i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post è un prerequisito per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024). Il diritto alla fruizione sorgerebbe solo a seguito della comunicazione di completamento, che quindi assume rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, ma se i crediti utilizzati in compensazione non trovano riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ del 19 giugno 2024, ha affermato che, considerando i tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.
Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.