Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Forfettari esclusi dal ravvedimento per il periodo 2018-2022

 I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dal ravvedimento per il periodo 2018-2022 collegato al CPB. Questa limitazione è stata stabilita dal provvedimento attuativo che definisce le modalità di adesione alla misura agevolativa.


Il provvedimento attuativo del regime del ravvedimento n. 403886 del 4 novembre scorso limita l'applicazione della misura ai soli soggetti che hanno aderito al concordato preventivo previsto dagli articoli da 10 a 22 del DLgs. 13/2024, ovvero coloro che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2023.


Pertanto, sono esclusi i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 che, pur avendo aderito al concordato preventivo ai sensi degli artt. 23-33 del DLgs. 13/2024, erano soggetti agli ISA nei periodi d'imposta 2018-2022 (contrariamente a quanto riportato in "Opzione per il ravvedimento collegato al CPB col versamento della sostitutiva" del 5 novembre 2024). Questo è diverso da quanto si poteva dedurre dal solo testo dell'art. 2-quater comma 1 del DLgs. 113/2024, che fa riferimento ai soggetti che hanno applicato gli ISA nei periodi interessati dal "ravvedimento", cioè i periodi 2018-2022 (e non il periodo 2023).


Allo stesso modo, restano esclusi dal regime del ravvedimento i contribuenti in regime forfetario nell'annualità 2023 che, durante i periodi 2018-2022, non avevano applicato gli ISA per una causa di esclusione legata al COVID o al non normale svolgimento dell’attività, poiché l'art. 2-quater comma 6-bis del DLgs. 113/2024 (come inserito dall’art. 7 del DL 155/2024) fa riferimento ai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari.


Pertanto, la disponibilità dei prospetti di liquidazione delle imposte sostitutive nel Cassetto fiscale anche per i contribuenti che nel 2023 erano in regime forfetario deve essere interpretata come un'operazione generalizzata e non come un indice di accessibilità alla misura; infatti, a seguito dell’adesione al CPB come contribuenti forfetari, il sistema rimuove dal Cassetto fiscale i citati prospetti di calcolo.


L'accesso al regime del ravvedimento resta quindi limitato ai soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2023 e hanno aderito al concordato preventivo biennale con il modello CPB 2024-2025, i quali, nei periodi d'imposta 2018-2022:

- hanno applicato gli "ISA";

- oppure hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione del COVID;

- oppure hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.


Definito tale ambito soggettivo, l'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata per una o più delle annualità tra il 2018 e il 2022 e si comunica non attraverso un particolare modello, ma mediante il versamento con F24 della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP (ove dovuta).


Si ricorda che il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato:

- utilizzando i seguenti codici tributo: "4074" per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali), "4075" per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali); "4076" per l'imposta sostitutiva dell'IRAP (ris. n. 50/2024);

- in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025 (il versamento degli interessi è eseguito con i codici tributo "1668", in caso di utilizzo dei codici "4074" e "4075", e "3805", in caso di utilizzo del codice "4076").


In caso di pagamento rateale, l'opzione per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; in tal caso il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." del modello F24 è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate.


Per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da parte della società o associazione;

- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.


Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2-quater comma 7 del DL 113/2024, "In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro". Il provvedimento non lo specifica, ma sulla base del citato periodo sembrerebbe fondato ritenere che, per i soggetti "trasparenti", tale valore minimo "complessivo" vada riferito alla società e versato proporzionalmente alla quota di partecipazione dei singoli soci o associati.

Sul punto sarebbe comunque opportuna una conferma ufficiale.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...