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Modifica sull’Imputazione degli Incassi per i Professionisti: Novità del D.Lgs. 192/2024

Il D.Lgs. 192/2024, che revisiona il regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), introduce una significativa modifica nel criterio di imputazione degli incassi per i professionisti. Questa norma mira a eliminare lo sfasamento temporale tra il momento in cui il sostituto d’imposta effettua la ritenuta e il riconoscimento del reddito da parte del professionista.


Il Contesto Normativo Precedente

In passato, il reddito derivante da compensi professionali veniva imputato per competenza al periodo in cui il professionista riceveva l’accredito sul proprio conto corrente. Tuttavia, il sostituto d’imposta doveva indicare lo stesso compenso nel modello 770 e nella Certificazione Unica nell’anno in cui effettuava il pagamento.


Esempio:

Una società emetteva un ordine di bonifico il 30 dicembre 2023.

Il professionista riceveva l’accredito il 2 gennaio 2024.

Secondo la normativa previgente, il sostituto d’imposta indicava il compenso e la ritenuta nel 2023, mentre il professionista lo dichiarava nel 2024.

Questo sfasamento poteva creare difficoltà in fase di accertamento fiscale e nella gestione amministrativa.


La Nuova Disciplina

Con la modifica introdotta dal D.Lgs. 192/2024, il compenso percepito è imponibile nell’anno in cui il sostituto d’imposta ha l’obbligo di operare la ritenuta. Ciò significa che il momento rilevante per l’imputazione del reddito coincide con l’anno in cui il sostituto effettua il pagamento.


Esempio:

Una società emette un ordine di bonifico il 29 dicembre 2024.

Il professionista riceve l’accredito il 2 gennaio 2025.

In base alla nuova norma, sia la società che il professionista imputano il compenso al 2024.

Questo allineamento riduce il rischio di discrepanze e semplifica il rispetto degli obblighi fiscali.

Ambito di Applicazione

La modifica si applica:

A partire dal 2024, per i redditi di lavoro autonomo prodotti in tale periodo.

In via transitoria, anche per i periodi d’imposta precedenti (es. 2023), purché le dichiarazioni siano state presentate in conformità alla nuova regola e non siano intervenuti accertamenti definitivi.


Eccezioni

Se il cliente non è un sostituto d’imposta (es. privati), continuano ad applicarsi le regole consuete basate sul principio di cassa.


Esempio:

Un privato effettua un bonifico il 31 dicembre 2024.

Il professionista riceve l’accredito il 2 gennaio 2025.

Il compenso sarà imponibile nel 2025, indipendentemente dalla data del bonifico.

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