Con il Decreto Legge 39/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2025, è stato nuovamente posticipato il termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati da calamità naturali, previsto dall’art. 1 comma 101 e ss. della Legge 213/2023. A seguito di questa modifica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i primi chiarimenti su alcune delle questioni più dibattute.
Le nuove scadenze per le imprese
Il DL 39/2025 ha modificato i termini stabiliti dal precedente DL 202/2024 (Milleproroghe), che aveva già spostato la scadenza originaria dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Ecco le nuove tempistiche:
Grandi imprese: scadenza confermata al 31 marzo 2025, ma le sanzioni si applicano solo dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.
Medie imprese: termine posticipato al 1° ottobre 2025.
Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.
La classificazione delle imprese segue i criteri della Direttiva (UE) 2023/2775, basati su stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti.
I beni da assicurare: locazione e proprietà
Uno dei principali dubbi riguardava l’obbligo di assicurare beni condotti in locazione. Il DL 155/2024 (DL Fiscale 2025) aveva specificato che la copertura assicurativa riguarda i beni elencati nell’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, utilizzati per l’attività d’impresa, escludendo quelli già coperti da altre polizze.
Il MIMIT ha chiarito che il riferimento al codice civile serve solo a identificare i beni, ma l’obbligo si applica indipendentemente dalla proprietà:
"L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa, anche se non ne è proprietario, purché rientrino nelle categorie indicate, salvo esclusioni per coperture già esistenti."
Chi è obbligato a stipulare la polizza?
Il Ministero conferma che l’obbligo riguarda:
Tutte le imprese con sede legale in Italia;
Imprese estere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), escluse solo quelle di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).
Rimane invece non esplicitamente risolta la questione delle Società di Trasporto Professionale (STP) e degli studi legali. Il MIMIT ribadisce che l’obbligo dipende dall’iscrizione al Registro delle Imprese, ma solo se l’impresa utilizza beni rientranti nelle categorie previste.
Immobili misti (abitazione e attività d’impresa)
In caso di immobili utilizzati sia come abitazione che per attività lavorativa, il MIMIT ha precisato (allineandosi alle FAQ dell’ANIA) che l’obbligo assicurativo riguarda solo la porzione adibita all’impresa.
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