🔹 Introduzione
- 📜 Definizione: È soggetto passivo ai fini dell’IMU il genitore affidatario dei figli al quale è stata assegnata, con provvedimento del giudice, la casa familiare di proprietà dell’altro genitore.
- 🏡 Assimilazione all’abitazione principale: Tale fattispecie rientra tra quelle assimilate all’abitazione principale. Pertanto, se la casa familiare non è censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nulla deve essere versato a titolo di IMU.
🔹 IMU e abitazione principale
- 💰 Aliquota ridotta: Se l’abitazione principale risulta censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’IMU è dovuta, ma con un regime agevolato:
- Aliquota ridotta, pari “di base” allo 0,5%, modificabile dai Comuni aumentandola dello 0,1% o diminuendola fino all’azzeramento (art. 1 comma 748 della L. 160/2019).
- Detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di importo pari a 200 euro (art. 1 comma 749 della L. 160/2019).
🔹 Quadro normativo
- 📅 Entrata in vigore: Il suddetto quadro normativo deriva dal disposto dei commi 741 e 743 dell’art. 1 della L. 160/2019 ed è in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 📝 Disposizioni specifiche:
- Comma 741 lett. c) n. 4): Considera abitazione principale la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
- Comma 743, secondo periodo: Stabilisce che “è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”.
🔹 Cambiamenti rispetto alla previgente disciplina
- 🔄 Terminologia aggiornata: La formulazione del comma 741 menzionato fa riferimento alla “casa familiare” e al “genitore”, e non più alla “casa coniugale” e al “coniuge”.
- 📋 Chiarimenti del Ministero: Nella circ. 18 marzo 2020 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che l’utilizzo di una diversa terminologia deriva dal fatto che fra le assimilazioni all’abitazione principale il legislatore ha inteso ricomprendere anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
🔹 Casa familiare individuata dal giudice
- ⚖️ Individuazione: L’individuazione della “casa familiare”, ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale, viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento, a prescindere dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e dai requisiti di residenza e dimora dell’assegnatario.
- 🏢 Pertinenze: Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono. Ne consegue che, anche in relazione alla casa familiare assegnata al genitore affidatario, alle pertinenze si estendono le agevolazioni previste per l’abitazione principale con riguardo ad una sola unità accatastata in C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), una in C/6 (autorimessa o posto auto) e una in C/7 (tettoia).
🔹 Genitore non assegnatario
- 🚫 Non soggetto passivo IMU: Il genitore non assegnatario della casa familiare, anche se proprietario della stessa, non è soggetto passivo IMU, in quanto risulta “nudo proprietario” a seguito del provvedimento di assegnazione (che costituisce, ai soli fini dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario).
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