Punti Principali del Decreto:
Slittamento dei termini per versamenti fiscali:
I contribuenti ISA, forfetari e minimi hanno più tempo per pagare:
Entro il 21 luglio 2025 (senza maggiorazioni, invece del 30 giugno).
Dal 22 luglio al 20 agosto 2025 (con maggiorazione dello 0,4%, invece del 30 luglio).
La proroga vale per chi:
Rientra nei limiti di ricavi/compensi (fino a €5.164.569).
Partecipa a società/imprese con gli stessi requisiti.
Dichiarano redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115, 116 TUIR).
Tracciabilità obbligatoria delle spese (dal 2025):
Spese di trasferta: Solo per quelle sostenute in Italia.
Spese di rappresentanza e omaggi: Anche per professionisti (obbligo di pagamenti tracciabili).
Rimborsi non imponibili:
Vitto, viaggi e taxi non concorrono al reddito se pagati con metodi tracciabili.
Se non tracciati (in Italia), restano tassabili per il professionista.
Novità per i professionisti:
Plusvalenze da cessione quote di studi associati: Ora sono redditi diversi (tassazione più stringente).
Deducibilità spese:
Se il committente non rimborsa, il professionista può dedurle solo se pagate in modo tracciabile.
IVA e Split Payment:
Esenzione per società FTSE MIB: Dal 1° luglio 2025, non sono più soggette a split payment.
Controllate estere (CFC – Art. 167 TUIR):
Nuovo calcolo ETR: Include ora l’imposta minima nazionale estera (QDMTT).
Opzione tassazione ridotta: Pagamento del 15% sull’utile della controllata.
Mancata conferma:
Rottamazione ruoli "agevolata" (pagando solo la prima rata): Non è stata approvata.
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