🔹 Soggetti interessati
- Amministratore unico
- Amministratore delegato
- Presidente del CdA (solo se manca l’amministratore delegato)
- Società coinvolte: società di capitali, consortili e cooperative.
❌ Soggetti esclusi
- Amministratori di società di persone.
- Consiglieri senza deleghe in società di capitali, consorzi o reti di imprese.
- Amministratori di Srl con gestione affidata a più soggetti (disgiuntamente o congiuntamente).
- Liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.
📅 Scadenze e adempimenti
- Dal 31 ottobre 2025: l’obbligo si applica a chi viene nominato o confermato nelle cariche indicate.
- Entro il 31 dicembre 2025: chi già ricopre le cariche deve comunicare il domicilio digitale.
- Contestualmente alla nomina/conferma: la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire insieme alla richiesta di iscrizione della nomina.
⚠️ Sanzioni e costi
- Mancata comunicazione: sanzione amministrativa da 206 a 2.064 euro (raddoppiata rispetto all’art. 2630 c.c.).
- Domicilio digitale univoco: non può coincidere con quello dell’impresa.
- Esenzione da costi: solo per la comunicazione del domicilio digitale di uno degli amministratori, senza modifiche aggiuntive.
- Costi ordinari: per nuove nomine, conferme o comunicazioni facoltative, si applicano diritto di segreteria e imposta di bollo.
📌 Cosa fare
- Imprese già iscritte: comunicare il domicilio digitale degli amministratori interessati entro il 31 dicembre 2025.
- Nuove nomine/conferme: comunicare il domicilio digitale contestualmente alla richiesta di iscrizione.
- Regolarizzazione: in caso di mancata comunicazione, l’ufficio sospende la domanda e richiede la regolarizzazione.
💡 Da ricordare
- L’obbligo è in capo all’impresa, non all’amministratore.
- Il domicilio digitale deve essere diverso da quello dell’impresa.