/ Luca NEGRINI Mercoledì, 4 luglio 2018 5-6 minuti Il testo definitivo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì sera ha riservato sorprese, non solo per le modifiche della disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro contenuta nel DLgs. 81/2015, ma anche per l’intervento dell’ultima ora sulla regolamentazione del contratto a tutele crescenti di cui al DLgs. 23/2015, di cui fino a quel momento non si era parlato. Modificando l’ultima parte del comma 1 dell’art. 3 del DLgs. 23/2015, i limiti minimi e massimi dell’indennizzo che deve essere riconosciuto al lavoratore se non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sono stati aumentati, passando rispettivamente il minimo da quattro a sei ed il massimo da ventiquattro a trentasei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Resta fermo il meccanismo di determinazione automatica dell’indennità in funz...
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