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Elenco «clienti fornitori», istruzioni dall’Agenzia

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La circ. 24 di ieri chiarisce che anche le operazioni intracomunitarie sono esonerate, mentre per le note di variazione conta il momento della rettifica
/ Marco PEIROLO
/ Martedì 31 maggio 2011
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 di ieri, 30 maggio 2011, chiarisce le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010. La comunicazione, avente cadenza annuale, deve essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno, anche se – per il 2010 – il termine è differito al 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le sole operazioni, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’imposta. Sul punto, la circolare precisa che, ai fini della rettifica o dell’integrazione della comunicazione, è possibile inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, scaduto il quale si applica – se del caso – l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione irrogata per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione varia da 258 a 2.065 euro, così come previsto dal citato art. 21 del DL n. 78/2010.
Il nuovo adempimento riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi IVA che agiscono in quanto tali come cedenti/prestatori o cessionari/committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; i contribuenti minimi, invece, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.
Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 24/2011 chiarisce che vanno comunicate anche: le operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, nella cui fattura l’imposta non deve essere esposta, cioè indicata separatamente dal corrispettivo (es. agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all’art. 74-ter del DPR n. 633/72); le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, fermo restando che, per queste ultime, si comunica il solo “margine”, che rappresenta la base di commisurazione dell’imposta; le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa, nonché le ipotesi di autoconsumo e di destinazione di beni a finalità extraimprenditoriali o extraprofessionali, in riferimento al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, che costituisce la base imponibile ex art. 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/72.
È stato, inoltre, chiarito che, in via generale, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 3.000 e 3.600 euro, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, fatta eccezione per le operazioni assoggettate ad imposta in base al “valore normale”. Nel calcolo delle soglie non vanno considerate le anticipazioni in nome e per conto del cliente, in quanto escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), del DPR n. 633/72.
Rispetto alle operazioni che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha escluso dall’obbligo comunicativo, la circolare in esame – in via interpretativa – estende l’esonero alle operazioni intracomunitarie da dichiarare ai fini INTRASTAT ed ai passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura. È stata, inoltre, confermata la previsione contenuta nell’art. 7 del DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), che esclude dall’adempimento le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA, se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73 (es. banche e poste); sul punto, viene chiarito che l’esonero non si applica qualora il pagamento sia eseguito con carte emesse da operatori finanziari non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Infine, riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, occorre tenere conto anche delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Il comportamento da seguire dipende dal momento della variazione, anteriore o meno al termine previsto per la comunicazione: nel primo caso (variazione anteriore alla comunicazione), si deve considerare l’importo rettificato dell’operazione, risultante cioè dalla variazione in diminuzione o in aumento; nel secondo caso (variazione successiva alla comunicazione), la circolare sembrerebbe considerare la sola ipotesi in cui la soglia risulti superata dopo la comunicazione, nel qual caso l’operazione va rilevata, nella sua interezza, nell’anno di emissione della nota di variazione. Al di fuori di questa ipotesi, andrebbe ulteriormente chiarito se l’importo della rettifica sia oggetto di autonoma comunicazione, anche ove riguardi un’operazione già comunicata perché sopra soglia.

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