
Condoni 2002, un anno in più per gli accertamenti IVA
La manovra correttiva bis, contiene una norma la cui formulazione pone incertezze interpretative e persino dubbi di legittimità costituzionale, ovvero la disposizione che stabilisce - per i soggetti che hanno aderito al condono ex lege n. 289/2002 - la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA pendenti alla data del 31 dicembre 2011.
Il legislatore, “riesumando” questioni relative alle varie forme di condono, ha giustamente inteso conferire alle società di riscossione l’obbligo di provvedere in termini assai ristretti alla ricognizione dei contribuenti che, avendo usufruito delle norme sul condono, non avessero ancora provveduto al versamento delle somme dovute e al conseguente avvio nei loro confronti di ogni possibile azione per la riscossione coattiva.
Come è agevole rilevare dalla sua formulazione letterale, la norma prende in considerazione esclusivamente non tutti i soggetti aderenti al condono ma solo quelli che si siano rivelati inadempienti.
La norma stabilisce quali siano le sanzioni aggiuntive cui va incontro il contribuente che persiste nel suo inadempimento anche con lo spirare del termine ultimo del 31 dicembre 2011: in tale ipotesi, il soggetto sarà passibile di una sanzione aggiuntiva pari al 50% delle somme già dovute.
Si rileverà che, anche in questo caso, espressamente la norma si rivolge a chi abbia usufruito del condono con la legge del 2002 ed abbia omesso il pagamento, anche solo parziale, del dovuto iniziale e che abbia protratto il suo inadempimento oltre il 31 dicembre 2011: anche in questo caso, dunque, la norma appare chiara nella sua ratio che sembra essere quella di inasprire la posizione di chi già versi in una condizione di inadempienza e si trovi quindi, per propria esclusiva responsabilità, in difetto nei confronti dell’Erario.
Ben diversa è invece la valutazione che occorre fare dell’ultima parte del comma 5-ter dell’art. 2, che testualmente recita:
Come è agevole rilevare dalla sua formulazione letterale, la norma prende in considerazione esclusivamente non tutti i soggetti aderenti al condono ma solo quelli che si siano rivelati inadempienti.
La norma stabilisce quali siano le sanzioni aggiuntive cui va incontro il contribuente che persiste nel suo inadempimento anche con lo spirare del termine ultimo del 31 dicembre 2011: in tale ipotesi, il soggetto sarà passibile di una sanzione aggiuntiva pari al 50% delle somme già dovute.
Si rileverà che, anche in questo caso, espressamente la norma si rivolge a chi abbia usufruito del condono con la legge del 2002 ed abbia omesso il pagamento, anche solo parziale, del dovuto iniziale e che abbia protratto il suo inadempimento oltre il 31 dicembre 2011: anche in questo caso, dunque, la norma appare chiara nella sua ratio che sembra essere quella di inasprire la posizione di chi già versi in una condizione di inadempienza e si trovi quindi, per propria esclusiva responsabilità, in difetto nei confronti dell’Erario.
Ben diversa è invece la valutazione che occorre fare dell’ultima parte del comma 5-ter dell’art. 2, che testualmente recita:
“Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno”. |
Balza evidente la diversa espressione utilizzata dal legislatore che, in tale ultima parte, appare riferirsi a chiunque abbia usufruito del condono indipendentemente se si tratti di soggetto che abbia versato quanto dovuto o che a tanto non abbia provveduto: il problema si pone invece per la prima categoria di soggetti, cioè quelli adempienti. Ed a questo punto si pone il primo problema: avendo inteso la norma prorogare di un anno i termini per accertamenti ai fini IVA, quali contribuenti che abbiano condonato possono soggiacere a tale proroga per lo svolgimento dei suddetti accertamenti? Tutti o solo quelli che abbiano utilizzato condoni comportanti risvolti relativi all’IVA?
Questa ultima interpretazione appare essere la più aderente allo spirito della norma giacché non avrebbe senso ed apparirebbe particolarmente ingiusta la estensione di tale aggravamento di posizione anche a quei contribuenti, pur soggetti IVA, che tuttavia abbiano utilizzato forme di condono che non comportino ricadute ai fini IVA.
Va osservato, tuttavia, che non è questo l’aspetto meritevole di maggior censura: per come formulato e per l’unica interpretazione logica che alla stessa può darsi, la norma appare di dubbia costituzionalità.
Non è concepibile e non può essere consentito che a distanza di ben 9 anni dalla promulgazione della legge sul condono, soggetti che abbiano aderito allo stesso sulla base delle disposizioni normative contenute in quella legge, si vedano inasprire la propria posizione giuridica, in virtù di norme che sanzionino ex post comportamenti ritenuti invece in forza di detta normativa, leciti e rituali.
Appare evidente, come, in ogni caso, la norma violi i principi cardine di trasparenza, ragionevolezza e coerenza oltreché dell’espresso divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti contenuti nello statuto del contribuente.
Questa ultima interpretazione appare essere la più aderente allo spirito della norma giacché non avrebbe senso ed apparirebbe particolarmente ingiusta la estensione di tale aggravamento di posizione anche a quei contribuenti, pur soggetti IVA, che tuttavia abbiano utilizzato forme di condono che non comportino ricadute ai fini IVA.
Va osservato, tuttavia, che non è questo l’aspetto meritevole di maggior censura: per come formulato e per l’unica interpretazione logica che alla stessa può darsi, la norma appare di dubbia costituzionalità.
Non è concepibile e non può essere consentito che a distanza di ben 9 anni dalla promulgazione della legge sul condono, soggetti che abbiano aderito allo stesso sulla base delle disposizioni normative contenute in quella legge, si vedano inasprire la propria posizione giuridica, in virtù di norme che sanzionino ex post comportamenti ritenuti invece in forza di detta normativa, leciti e rituali.
Appare evidente, come, in ogni caso, la norma violi i principi cardine di trasparenza, ragionevolezza e coerenza oltreché dell’espresso divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti contenuti nello statuto del contribuente.