Carburante con carta di credito, rebus per il parco auto a detraibilità «mista» Particolari problemi possono sorgere qualora, nel parco auto aziendale, siano presenti veicoli con percentuali di detrazioni diverse
Nonostante siano trascorsi ormai alcuni mesi dall’emanazione della norma che consente di non compilare la scheda carburante in caso di acquisti di carburante per autotrazione esclusivamente mediantecarte di credito, bancomat e prepagate, non sono ancora stati forniti gli attesi chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al fine di avvalersi della detrazione dell’IVA e della deducibilità del costo d’acquisto.
Una risposta ad interrogazione parlamentare aveva preannunciato un documento di prassirelativo alla questione, posto che, secondo l’Agenzia delle Entrate, “le modifiche apportate dal DL 70/2011, adottate in ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente”.
Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono, in linea generale, risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale “scheda carburante” è sostitutiva dellafattura ed è valida ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo d’acquisto.
Come noto, l’art. 7 comma 1 lett. p) del DL 70/2011 (convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106) ha previsto che, in deroga a quanto sopra affermato, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Come noto, l’art. 7 comma 1 lett. p) del DL 70/2011 (convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106) ha previsto che, in deroga a quanto sopra affermato, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Secondo la Relazione illustrativa al Decreto Sviluppo, i suddetti strumenti di pagamento, sebbene non consentano, come la scheda carburante, l’univoca attribuzione del rifornimento all’autoveicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività, consentono l’identificazione del soggettoche effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell’ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.
Al riguardo, occorre osservare che, se da un lato il “parco auto” aziendale può essere formato esclusivamente da veicoli per i quali è concessa la detrazione totale dell’imposta (ad esempio, auto quali beni oggetto dell’attività propria dell’impresa o beni esclusivamente strumentali), dall’altro è possibile che siano presenti contemporaneamente anche veicoli adetraibilità parziale (detrazione al 40% per i veicoli ad uso promiscuo).
Né la ricevuta né l’estratto conto individuano la tipologia di veicolo
In tale secondo caso, è evidente che né la ricevuta del pagamento effettuato mediante carte elettroniche né l’estratto conto consentono di individuare a quale tipologia di veicolo faccia riferimento il rifornimento e, conseguentemente, quale sia la percentuale di detrazione da applicare.
Considerando, poi, che la distinzione rileva anche ai fini della deducibilità dei costi, tale aspetto appare particolarmente delicato.
Di fatto, quindi, la necessità di distinguere i rifornimenti effettuati in relazione al singolo veicolo sembra determinare un limite alla finalità di semplificazione della norma in esame.
Considerando, poi, che la distinzione rileva anche ai fini della deducibilità dei costi, tale aspetto appare particolarmente delicato.
Di fatto, quindi, la necessità di distinguere i rifornimenti effettuati in relazione al singolo veicolo sembra determinare un limite alla finalità di semplificazione della norma in esame.
In attesa dei chiarimenti ufficiali sulla documentazione necessaria per la detrazione, pare quindi opportuno mantenere l’annotazione separata, in un documento “interno”, dell’imponibile e dell’imposta, con l’ulteriore precisazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento, in modo tale da applicare la percentuale di detrazione corretta.
Fonte: Eutekne