Per la Cassazione, il divario fra i due importi è un elemento di cui il giudice tributario deve tenere conto per motivare adeguatamente la sentenza
Il giudice tributario deve tener conto, nella sua decisione, dell’esistenza di un gap tra l’importo fatturato per la vendita di un bene e l’ammontare del finanziamento richiesto dall’acquirente per comprare, appunto, tale bene. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21455 del 17 ottobre 2011.
Il caso devoluto alla cognizione dei Supremi Giudici riguarda una srl in liquidazione, che vendeva motoveicoli. La Guardia di Finanza aveva sottoposto a verifica la società, rilevando che la stessa operava sistematicamente una sottofatturazione delle vendite, attraverso l’esposizione in fattura di corrispettivi inferiori a quelli risultanti dai finanziamenti accesi dai clienti della società per l’acquisto dei motoveicoli ceduti.
La srl aveva impugnato l’avviso di accertamento, fondato sul verbale contenente i predetti risultati delle attività ispettive delle Fiamme Gialle, e i giudici di merito di entrambi i gradi si erano pronunciati a suo favore, ritenendo che le presunzioni utilizzate dall’Ufficio per accertare la maggiore materia imponibile non fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973, per procedere ad accertamento analitico-induttivo; inoltre, la C.T. Reg. riteneva che l’asserita sistematica sottofatturazione non fosse stata adeguatamente provata mediante la mancata registrazione degli acconti versati dai clienti.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione avverso tale pronuncia, lamentando che i giudici di merito, invero, non si erano pronunciati del tutto su un punto fondamentale della controversia, ovvero sul fatto che le somme fatturate ai clienti per la cessione dei motoveicoli risultavano sempre inferiori agli importi dichiarati dai relativi compratori nei contratti di finanziamento per gli acquisti dei mezzi.
La Cassazione ha stabilito, a tal proposito, che tale divergenza tra i corrispettivi fatturati e gli importi richiesti a titolo di finanziamento costituisce un fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare per valutarne la sussistenza storica e la concludenza indiziaria, anche solo eventualmente per negarla, nell’ambito del percorso argomentativo che lo ha condotto a ritenere che le presunzioni semplici su cui si basava l’impugnato accertamento non fossero sufficientemente gravi, precise e concordanti ai fini della dimostrazione della sistematica sottofatturazione contestata dal Fisco.
Secondo la Suprema Corte, il mancato esame di tale fatto rende insufficiente la motivazionedella sentenza gravata, che è pertanto stata cassata con rinvio ad altra sezione della C.T. Regionale.
Secondo la Suprema Corte, il mancato esame di tale fatto rende insufficiente la motivazionedella sentenza gravata, che è pertanto stata cassata con rinvio ad altra sezione della C.T. Regionale.
Il caso è simile a quello affrontato da un altro collegio di merito
È appena il caso di ricordare, a tal proposito, che soltanto qualche mese fa un altro collegio di merito, nel caso del tutto analogo di una concessionaria di auto che emetteva sistematicamente le fatture di vendita per un corrispettivo inferiore del 20% rispetto agli importi finanziati dagli stessi clienti della concessionaria per l’acquisto dei veicoli, aveva stabilito che è del tutto legittima la pretesa tributaria avanzata dall’Ufficio sulla base delle divergenze rilevate tra gli importi risultanti dalle pratiche di finanziamento dei clienti e gli importi inferiori indicati nelle fatture di vendita della concessionaria. In tal caso, i giudici di merito avevano stabilito che l’Amministrazione finanziaria aveva fornito una prova più che convincente che gli importi fatturati erano inferiori a quelli effettivamente percepiti dalla società (cfr. C.T. Prov. di Firenze, sentenza del 5 agosto 2011, n. 79).
Fonte: Eutekne