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Non spetta la detrazione IVA se il registro non è stampato

Non spetta la detrazione dell’IVA sugli acquisti se il contribuente, ancorché in possesso delle fatture, non ha predisposto la stampa dei registri IVA, conservando questi ultimi soltanto su supporto informatico. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 22245 di ieri, 26 ottobre 2011.
Una società era stata sottoposta a verifica da parte della Guardia di Finanza nel 1999, che, tra l’altro, aveva constatato, per l’anno oggetto di controllo, il 1994, la mancanza dei registri IVA su supporto cartaceo, memorizzati soltanto sul computer aziendale. Le Fiamme Gialle avevano quindi rilevato l’illegittima detrazione dell’IVA relativa alle fatture d’acquisto, di cui, peraltro, la contribuente era in possesso. A seguito d’impugnazione dell’avviso di rettifica IVA, i giudici di merito si pronunciavano a favore della società, atteso che, secondo il collegio del riesame, la contribuente era comunque in possesso delle fatture attive e passive, avendo quindi solo omesso di stampare i relativi registri IVA, che tuttavia erano rimasti memorizzati su supporto informatico, in modo tale che i verificatori avevano potuto riconciliare le une con gli altri; da ciò – sempre secondo la C.T. Reg. – non emergeva alcun fine evasivo né elusivo e, pertanto, doveva essere riconosciuto il diritto alla detrazione IVA, anche alla luce del disposto dell’art. 7, comma 4-ter del DL 357/1994 applicabile nella formulazione al tempo vigente.
Tale disposizione prevedeva, infatti, che, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente, allorquando, anche in sede di controlli e ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. L’Agenzia delle Entrate ricorreva, allora, per Cassazione, eccependo che la verifica della GdF era avvenuta nel 1999, ma il periodo d’imposta oggetto delle attività ispettive era il 1994, per cui, ormai, ai sensi della predetta disposizione, erano spirati i termini di parificazione dei registri informatici a quelli cartacei, anche qualora fossero stati stampati contestualmente alla richiesta dei verificatori nel 1999, giacché la norma si riferiva, appunto, “all’esercizio corrente”. La memorizzazione informatica, quindi, non poteva più assumere alcun rilievo agli effetti di legge, sicché i registri IVA risultavano mancanti e la detrazione non spettante.
La Cassazione ha ricordato, innanzitutto, che, per la detrazione IVA prevista dall’art. 19 del DPR 633/1972, il contribuente deve porre in essere tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento: deve, quindi, essere in possesso delle fatture d’acquisto, deve averleannotate nel relativo registro (ex art. 25 dello stesso DPR) ed, infine, deve conservare le une e l’altro, rimanendo, peraltro, gravato dell’onere di fornire la documentazione legittimante la detrazione (cfr. Cass. 28333/2005). Per quanto concerne la tenuta dei registri IVA, i Supremi Giudici hanno osservato che la regola è la conservazione cartacea, anche se, alla luce della sopra illustrata disposizione di cui al DL 357/1994, la tenuta dei registri con sistemi meccanografici (oggi diremmo con personal computer, elaboratori elettronici ed altri sistemi informatici EDP) è equiparata a tutti gli effetti di legge a quella cartacea, ma limitatamente ai dati dell’esercizio corrente (in cui avviene l’accesso o la verifica) e sempreché i registri siano aggiornati e stampati contestualmente alla richiesta dei verificatori. Gli Ermellini hanno stabilito, quindi, che la scelta di archiviazione informatica dei registri (fattispecie diversa dalla conservazione digitale delle scritture contabili di cui al nuovo articolo 2215-bis c.c.) presuppone sempre e comunque la successiva stampa degli stessi, attesa la limitazione temporale della parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea.
I Giudici di piazza Cavour hanno ribadito, quindi, la loro giurisprudenza pregressa, in base alla quale non è neppure necessaria un’espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione ai dati emergenti dai registri la cui tenuta, sulla base della norma sopra menzionata, non può essere considerata regolare (cfr. Cass. 22851/2010).  Nel caso di specie, i registri IVA richiesti nel 1999 dai verificatori erano quelli relativi all’anno d’imposta 1994, che, però, risultavano soltanto memorizzati sul computer aziendale e, quindi, per quanto sopra esposto, erano irregolari, tali, pertanto, da non consentire la detrazione IVA.
Si ricorda, infine, che il legislatore è intervenuto più volte sulla disposizione in oggetto, da ultimo modificata dall’art. 1, comma 161 della L. n. 244/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008. La nuova formulazione prevede che la parificazione agli effetti di legge dei registri informatici rispetto a quelli cartacei riguarda non più l’esercizio corrente, ma quello per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi.

Fonte: Eutekne

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