Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito


Studi di settore, dietrofront dei giudici di merito

Nonostante la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, alcune pronunce di merito sostengono la natura di presunzione qualificata

 
Riguardo agli accertamenti basati sugli studi di settore, assoluta importanza rivestono le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638del 2009 dalla Cassazione a Sezione Unite, e ancor di più i principi nelle stesse espressi. Vi si affermava, tra l’altro, che:
- i risultati degli studi di settore costituiscono di per sé presunzioni semplici, rappresentando solo un indice di possibili anomalie del comportamento fiscale del contribuente;
- lo scostamento tra i valori dichiarati e quelli presunti “non deve essere «qualsiasi», ma testimoniare una «grave incongruenza»”, coerentemente a quanto prevede l’art. 62-sexiescomma 3 del DL 331/93;
- non è possibile far conseguire all’incongruenza tra ricavi presunti e dichiarati unautomatismo dell’accertamento;
- è necessario correggere i risultati degli studi considerando la concreta realtà economicadel contribuente in sede di contraddittorio preventivo.
Tali principi, che non sono stati mutati, ma precisati ulteriormente, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, non sono sempre seguiti dalla giurisprudenza di merito.
Ci segnalano alcuni lettori la C.T. Prov. di Aosta 26 novembre 2010 n. 25/4/10 e la recente C.T. Prov. di Bergamo 26 settembre 2011 n. 189/8/11.
In tali sentenze, si afferma che i risultati degli studi di settore costituiscono una presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento senza effettuare alcuna ulteriore indagine o raffronto con la situazione effettiva del contribuente, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire adeguata prova contraria (onere che solo la C.T. Prov. di Aosta ha ritenuto parzialmente soddisfatto, in considerazione dell’affitto di un ramo d’azienda e di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei dati rilevanti).
Sulla base dei predetti presupposti, anche le doglianze espresse dai contribuenti accertati circa la violazione dell’obbligo di motivazione sono state respinte.
Neppure è stata valutata l’entità dello scostamento tra risultati dichiarati e presunti che, secondo la Cassazione, dovrebbe invece essere grave, anche tenuto conto della fattispecie specifica. Considerando i risultati degli studi come presunzioni legali relative, anche esigui scostamenti possono essere di per sè sufficienti per procedere ad accertamento.
Tali sentenze soprendono perchè costituiscono un passo indietro rispetto all’elaborazione fatta dalla Cassazione, peraltro parzialmente recepita dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 5/2008).
Inoltre creano incertezza sulla materia e soprattutto, come già evidenziato sulle colonne di questo quotidiano, creano non poche difficoltà ai contribuenti, i quali si trovano costretti aimpugnare la sentenza facendosi carico delle spese legali e del versamento parziale delle imposte accertate.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...