Come annunciato con un comunicato diffuso lo scorso 3 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha avviato i controlli sul rispetto degliobblighi di riservatezza per gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
I controlli vengono effettuati dalle strutture di audit regionali, nell’ambito degli ordinari interventi di vigilanza.
Eventuali omissioni riscontrate fanno rischiare la revoca dell’abilitazione al servizio ENTRATEL.
I controlli vengono effettuati dalle strutture di audit regionali, nell’ambito degli ordinari interventi di vigilanza.
Eventuali omissioni riscontrate fanno rischiare la revoca dell’abilitazione al servizio ENTRATEL.
Nell’ambito di tale controllo – come ci segnalano anche diversi lettori – viene posta una particolare attenzione all’attività di conservazione.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate verifica la conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione, e, in generale, la conservazione della documentazione fiscale secondo le modalità e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate verifica la conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione, e, in generale, la conservazione della documentazione fiscale secondo le modalità e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni.
Proprio con riguardo alle modalità di conservazione delle copie delle dichiarazioni, si segnala che l’intermediario può avvalersi della facoltà di conservazione anche su supporti informatici, prevista dall’art. 3, comma 9-bis del DPR 22 luglio 1998 n. 322.
La possibilità di effettuare la conservazione su supporti informatici, al posto della tradizionale conservazione cartacea, costituisce un’importante opportunità per gli intermediari che effettuano gli invii telematici delle dichiarazioni, prima di tutto per la più facile reperibilità delle copie e poi, soprattutto, per la facilità di archivio con evidente risparmio di spazio necessario.
La possibilità di effettuare la conservazione su supporti informatici, al posto della tradizionale conservazione cartacea, costituisce un’importante opportunità per gli intermediari che effettuano gli invii telematici delle dichiarazioni, prima di tutto per la più facile reperibilità delle copie e poi, soprattutto, per la facilità di archivio con evidente risparmio di spazio necessario.
Sull’interpretazione di tale norma, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due risoluzioni: la n. 298 del 18 ottobre 2007 e la n. 354 dell’8 agosto 2008.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del contribuente costituisce requisito essenziale del modello (originale) che deve essere conservato da tale soggetto.
Ciò non vale per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, che è tenuto a conservare la copia della dichiarazione trasmessa, al posto dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del contribuente costituisce requisito essenziale del modello (originale) che deve essere conservato da tale soggetto.
Ciò non vale per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, che è tenuto a conservare la copia della dichiarazione trasmessa, al posto dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente.
In effetti, come sopra accennato, l’obbligo di conservazione della dichiarazione inviata telematicamente è previsto dall’art. 3 del DPR 322/98.
Nello specifico, il comma 9 dell’articolo citato prevede l’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione per i contribuenti e i sostituti d’imposta, mentre il successivo comma 9-bis, che si riferisce ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede la mera conservazione in “copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato”.
Pertanto – così come consentito in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate – la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente, a condizione che le dichiarazioni sianoriproducibili su modello conforme a quello approvato.
Nello specifico, il comma 9 dell’articolo citato prevede l’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione per i contribuenti e i sostituti d’imposta, mentre il successivo comma 9-bis, che si riferisce ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, prevede la mera conservazione in “copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato”.
Pertanto – così come consentito in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate – la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente, a condizione che le dichiarazioni sianoriproducibili su modello conforme a quello approvato.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ai modelli di dichiarazione precisano che l’intermediario, se opta per la conservazione su supporto informatico della copia delle dichiarazioni trasmesse, è tenuto ad osservare le modalità previste dal DM 23 gennaio 2004, relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, e dalla delibera CNIPA (oggi DigitPA) 19 febbraio 2004 n. 11, contenente le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto informatico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
Fonte: Eutekne
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