Proroga della comunicazione della Pec, la Posta elettronica certificata, al 31 dicembre. O meglio, niente sanzioni se la Pec viene comunicata al Registro delle Imprese successivamente al 29/11 ma comunque entro fine anno.
Questo e' quanto risulta dalle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 223761 e 224402 rispettivamente del 24/11/2011 e 25/11/2011.
Da notare inoltre che il comma 5 dell’art. 9 della L. 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa Statuto delle imprese” ha dimezzato l'importo delle sanzioni: si passa, infatti, dagli importi di 206 e di 2065 euro a 103 e 1.032 euro. Se, poi, la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a un terzo.
Tali indicazioni, si aggiungono a quelle rese lo scorso 24 novembre 2011 sulle società soggette a procedure concorsuali per il quale le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell’indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l’indirizzo PEC – della società o il proprio – al Registro delle imprese.
In caso di concordato, il Ministero fa una distinzione. Nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, la comunicazione della PEC spetta al rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo PEC. Nel caso di concordati liquidatori nella fase successiva all’omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, che può indicare anche la propria casella PEC.