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Adempimenti contabili Enti non commerciali

testo alternativo per immagineAdempimenti contabili degli Enc: il rendiconto annuale in ogni caso
E' il documento che soddisfa le esigenze informative sulla corretta gestione degli enti. Le "scritture", invece, vanno redatte solo in presenza di attività d'impresa
Niente obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'ente non commerciale che non svolge attività di impresa, nemmeno come "unico affare". Resta un must, però, la redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, a prescindere dall'organizzazione dell'Enc e dal tipo di attività che esercita. Invece, il dovere di predisporre il rendiconto per le raccolte fondi, come quelle fatte in occasione di campagne di sensibilizzazione, scatta solo se l'ente ha fatto fundraising.
 

Sono i tre chiarimenti principali contenuti nella risoluzione n. 126/E del 16 dicembre, con cui l'Agenzia delle Entrate - rispondendo ai dubbi di una confessione religiosa composta da associazioni senza fini di lucro - entra nel merito della disciplina degli adempimenti contabili degli enti non commerciali e dell'obbligo di rendicontazione previsto dall'articolo 20 del Dpr 600/73.
 

Come premessa, l'istante precisa di non voler beneficiare, così come le associazioni aderenti, del regime agevolato previsto dall'articolo 148 del Tuir, ipotizzando che queste ultime non debbano tenere alcuna contabilità se non esercitano abitualmente attività commerciali né redigere un rendiconto annuale se non effettuano neanche le raccolte pubbliche di fondi (elencate nel secondo comma dell'articolo 20 del Dpr 600/73).
Nella sua risposta, l'Agenzia dettaglia, punto per punto, gli obblighi di tenuta della contabilità e di rendicontazione degli Enti non commerciali.
 

Obbligo delle scritture contabili
Il presupposto affinché anche agli Enc sia imposta la tenuta della contabilità prescritta per le imprese commerciali, le società e gli enti equiparati, è che vengano esercitate "attività commerciali", attività cioè produttive di reddito d'impresa (articolo 55 del Tuir) ai fini Ires e rilevanti ai fini Iva. A questo proposito, secondo l'orientamento della Cassazione, peraltro ribadito, fin dal 2002, da alcune risoluzioni dell'Agenzia (nn. 148, 204 e 273 del 2002, e 286/2007), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un "unico affare", di rilevante attività economica e articolato in operazioni complesse, con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. In assenza dei requisiti di "attività d'impresa" e non configurandosi l'"unico affare" di significativa entità e articolato in operazioni complesse, l'attività non rileva ai fini Ires e Iva; pertanto, per le associate dell'ente che ha proposto l'interpello, non vi è obbligo di tenuta delle scritture contabili.
 

Rendiconto annuale economico e finanziario
Per quanto riguarda l'altro quesito, l'Agenzia precisa che per gli enti non commerciali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'attività svolta, sono previsti due rendiconti, uno economico e finanziario, l'altro da effettuarsi in occasione di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta di denaro.
Il primo deve essere redatto annualmente, a prescindere dalle modalità gestionali dell'ente, in quanto è volto a soddisfare le esigenze informative sulla gestione patrimoniale dell'ente; è obbligatorio, inoltre, per gli Enc di tipo associativo che intendano avvalersi del regime di favore ai fini Ires e Iva (articolo 148, comma 3, Tuir, e articolo 4, comma 4, secondo periodo, Dpr 633/1972).
 

Il secondo rendiconto, invece, costituisce un adempimento da effettuarsi soltanto in occasione delle raccolte pubbliche di fondi, per poter fruire delle agevolazioni fiscali.

Chiara Ciranda
Patrizia De Juliis

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