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Pronta la disciplina dell’obbligo di formazione in sicurezza sul lavoro



Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012 i dueaccordi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro conclusi da Ministri del Lavoro e della Salute, Regioni e Province autonome ed approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2011. Uno disciplina il percorso formativo che il datore di lavoro deve seguire ove intenda svolgere direttamente, nei casi individuati dall’art. 34 del DLgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP). L’altro si occupa, invece, della formazione dei lavoratori. Possibile, in entrambi i casi, ove sussistano determinate condizioni, il ricorso all’e-learning.

In relazione al secondo accordo citato, va innanzitutto evidenziato come, agli effetti del Testo unico di cui al DLgs. 81/2008, per “lavoratore” debba intendersi qualsiasi persona che,indipendentemente dalla tipologia contrattuale (lavoro subordinato, parasubordinato, ecc.), svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e, per quanto qui interessa, i lavoratori stagionali.

Rispetto alla disciplina precedente, l’art. 37 del DLgs. 81/2008 ha regolamentato in maniera più dettagliata l’obbligo del datore di lavoro di assicurare a tali soggetti una formazione“sufficiente ed adeguata” in materia antifortunistica (obbligo sanzionato, in caso di inosservanza, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro), demandando però la definizione di durata, modalità e contenuti minimi della stessa ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali. Finalmente tale norma ha trovato attuazione, con la predisposizione della disciplina “di base” della formazione, da integrare nei casi in cui il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per le quali il DLgs. 81/2008 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati.

La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro, anche in modalità e-learning, secondo le indicazioni di cui all’Allegato I. Emerge la volontà di privilegiare un approcciointerattivo, con una metodologia che garantisca un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni e lavori di gruppo, e di favorire modalità di apprendimento innovative, tra cui, appunto, quella peculiare ed attuale modalità di formazione a distanza dettae-learning, considerata particolarmente adeguata all’evoluzione della tecnica e a ritmi di vita sempre più frenetici.
In attesa dell’elaborazione dei criteri di qualificazione del “formatore” da parte della Commissione consultiva permanente, i corsi vanno tenuti da docenti interni o esterniall’azienda che possano dimostrare un’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale (anche come responsabile del SPP) in materia di sicurezza sul lavoro. A livello organizzativo, si stabiliscono i seguenti principi: individuazione del soggetto organizzatoredel corso (il quale può essere anche il datore di lavoro) e del responsabile del percorsoformativo (il quale può essere il docente stesso), numero massimo dei partecipanti pari a 35, obbligo di frequenza al 90% delle ore previste.

Quanto a contenuti e durata, si prevede l’articolazione del percorso formativo in due moduli: laformazione generale e la formazione specifica. Il primo modulo deve avere una durata minima, per tutti i settori, di 4 ore e deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in materia prevenzionistica. La formazione specifica riguarda, invece, i rischi legati alle mansioni, i possibili danni e i sistemi di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda. Ha una durata minima variabile: 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività professionali, scientifiche e tecniche), 8 ore in caso di rischio medio, 12 ore in caso di rischio alto. In una nota l’accordo evidenzia come i corsi debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti nel territorio e nel settore di operatività dell’azienda. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni, il datore potrà procedere autonomamente alla pianificazione e alla realizzazione delle attività formative.

Il personale neoassunto va avviato ai corsi di formazione anteriormente o, ove ciò non sia possibile, contestualmente all’assunzione, con obbligo di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla stessa. Quanto ai lavoratori già in forza, viene operata una distinzione tra i lavoratori ai quali, prima della pubblicazione dell’accordo, sia stata erogata una formazione rispettosa delle previsioni di legge e dei contratti collettivi, e gli altri. I primi vengono esonerati dal frequentare i corsi di cui si tratta (fermo restando l’obbligo di aggiornamento). Per i secondi si prevede, invece, un’alternativa: o frequentare – entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla suddetta data, rispettosi delle previsioni normative e dei CCL, oppure frequentare – è da ritenere entro il medesimo termine – i corsi di formazione di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.

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