Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Calcolo dell’IRAP in base al bilancio: opzione entro il 29 febbraio 2012 La facoltà è riservata agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria


Entro il 29 febbraio 2012, le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e gli imprenditori individuali possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97). Trattandosi di anno bisestile, infatti, il sessantesimo giorno dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione scade proprio in tale data e non, come di consueto, il 1° marzo.
A tal fine, occorre inviare l’apposito modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Per questo, nonostante il termine ultimo sia ancora lontano, occorre muoversi per tempo: infatti, i soggetti che intendono esercitare la scelta devono valutare l’eventuale risparmio fiscale da essa derivante, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro.

Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione).
In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitali questi ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti dal Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi.

Tale valutazione dovrà interessare l’intero triennio oggetto di opzione.
La facoltà in esame è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, a nulla rilevando che detto regime sia applicato per obbligo o per opzione. Pertanto, la possibilità di determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali è comunque esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73).

Regime ordinario da conservare per l’intero triennio
Per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è altresì obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria.
Così, l’opzione esercitata entro il prossimo 29 febbraio 2012 sarà valida per il triennio 2012-2014 e, per lo stesso periodo, la società di persone o l’imprenditore individuale deve restare in contabilità ordinaria, anche se, per ipotesi, a partire dal 2013 dovesse ricadere naturalmente in quello di contabilità semplificata. Entro il 1° marzo 2015, sarà necessario ripresentare l’istanza soltanto se si intende revocare l’opzione effettuata (vale a dire, se si intende tornare ad applicare le disposizioni previste dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97), revoca che avrà effetto anche per il 2016 e il 2017 e, fino a eventuale nuova opzione, per il futuro.

Su questo quotidiano (si veda “Convivenza difficile per contabilità semplificata e opzione IRAP” del 9 dicembre 2011), abbiamo già avuto modo di soffermarci sui profili critici relativi al triennio di irrevocabilità dell’opzione, anche alla luce dell’incremento, ad opera del DL 70/2011, del limite dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata.

Per le società di persone neo-costituite, l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Così, se una snc si costituisce in data 1° ottobre 2012 e adotta – per obbligo o per opzione – il regime di contabilità ordinaria, può optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dettate dall’art. 5 del DLgs. 446/97 già a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. L’opzione sarà valida anche per il 2013 e il 2014. La relativa comunicazione dovrà essere inviata entro il 29 novembre 2012.

Analogamente, per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione può essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività indicata sulla dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del DPR 633/72).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...