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I contributi regionali all’agriturismo non sono sopravvenienze attive Tali somme, qualificate come contributi in conto capitale, per le loro caratteristiche devono invece ritenersi contributi in conto impianti


Le erogazioni concesse dalle Regioni alle aziende agrituristiche nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale, ancorché qualificate come contributi in conto capitale, devono ritenersi, in realtà, dei contributi in conto impianti, attese le caratteristiche delle stesse e, pertanto, esse non costituiscono sopravvenienze attive per le aziende beneficiarie. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 4/24/12 del 30 gennaio 2012.

Nel caso esaminato, un’azienda agrituristica aveva ricevuto un contributo di circa 50.000 euro dalla Regione per la ristrutturazione di immobili rustici da destinare all’attività ricettiva. L’Ufficio, però, a seguito di controllo della posizione fiscale del contribuente, riscontrava la mancata dichiarazione di tali somme, che, essendo considerate come contributi in conto capitale, avrebbero dovuto costituire sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88, comma 3 del TUIR, in base al quale sono considerate altresì sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Tale questione aveva suscitato una particolare attenzione nel 2009, quando la Guardia di Finanza, con l’“Operazione Saturno”, aveva passato al setaccio molte aziende agrituristiche, contestando, tra l’altro, proprio la mancata dichiarazione di tali contributi regionali come sopravvenienze attive. A seguito di tali operazioni, le tre Confederazioni maggiormente rappresentative del mondo agricolo (a cui è ricondotta l’attività agrituristica), avevano presentato un’istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate, affinché chiarisse la natura ed il trattamento fiscale di tali erogazioni, che, a parere delle istanti, soltanto formalmente assumevano la qualificati di contributi in conto capitale, trattandosi, però, nella sostanza, di contributi in conto impianti.

L’Agenzia delle Entrate, con la nota prot. 192936 dell’8 gennaio 2010, ha osservato, dapprima, che negli atti di concessione di tali somme non viene solo richiesto un collegamento specifico tra il finanziamento e l’investimento, ma è altresì prevista la revoca del contributo qualora questo non risulti utilizzato per le finalità prefissate. L’Amministrazione finanziaria ha ricordato, allora, che il contributo in conto impianti si differenzia da quello in conto capitale in quanto non comporta un generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione del soggetto beneficiario, risultando, invece, rigidamente subordinato all’acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione (cfr. ris. n. 100/2002, n. 241/2002 e circ. n. 41/2008).

Nel caso dei contributi regionali erogati alle aziende agrituristiche, nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale, ancorché essi siano formalmente denominati in conto capitale, risultano di fatto finalizzati ad interventi di ristrutturazione di fabbricati rurali, come nel caso oggetto della pronuncia in commento, nonché all’acquisto di attrezzature, macchine, impianti ed arredi per l’esercizio dell’attività agrituristica; inoltre, tali contributi sono revocabili nel caso in cui il beneficiario non li utilizzi secondo le condizioni prestabilite.

Erogazioni legate alla ristrutturazione di beni materiali
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, dette erogazioni hanno natura di contributi in conto impianti e, pertanto, come tali devono essere trattate sotto il profilo fiscale. In proposito, sempre nella summenzionata nota, la Direzione Centrale Normativa ha ricordato che i contributi in conto impianti non generano né sopravvenienze attive né ricavi, bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono (devono cioè essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi; cfr. principio contabile OIC n. 16, par. F).
Ritornando ai fatti oggetto della sentenza, i giudici di merito, alla luce di tale documento dell’Amministrazione finanziaria, hanno quindi accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo con cui era stata contestata la mancata dichiarazione della sopravvenienza attiva relativa ai contributi in oggetto.

Quanto sopra riportato è valido per gli imprenditori agricoli che determinano il reddito d’impresa in modo analitico, secondo le regole ordinarie, mentre, nell’ipotesi in cui tali contribuenti abbiano adottato il regime forfettario di cui all’art. 5 della L. 413/1990, il contributo regionale in oggetto risulta comunque irrilevante ai fini della determinazione del reddito, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella nota sopra richiamata.

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