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In Gazzetta il DL sulle semplificazioni In vigore da oggi l’abolizione dell’obbligo di tenuta del DPS, la proroga per la comunicazione dell’indirizzo PEC e le novità sui controlli societari


Entra in vigore oggi il DL n. 5/2012, meglio conosciuto come DL semplificazioni, per effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 33 di ieri (nel S.O. n. 27/2012). Diventano così operative le misure contenute nel Decreto, concepite dal Governo – come si legge nell’introduzione al testo – “al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese”.
Tra le “semplificazioni” più rilevanti, come già annunciato su queste colonne (si veda “«Salta l’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS” dello scorso 4 febbraio), figurano quelle relative ai dati personali. In particolare, l’art. 45 del DL semplificazioni interviene sull’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003), sopprimendo la lett. g) del comma 1 e abrogando il comma 1-bis. Da oggi, quindi, non sarà più obbligatoria la tenuta di un DPS aggiornato, e viene meno anche la facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un DPS semplificato per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili e, come soli dati sensibili, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi coniuge e parenti. La tenuta del documento programmatico sulla sicurezza è stata infatti giudicata dall’Esecutivo un adempimento superfluo, e la sua soppressione dovrebbe rispondere all’esigenza di sgravare le imprese dagli obblighi in tema di privacy non strettamente necessari.
Punta a favorire le società anche l’art. 37 del DL semplificazioni, che rimanda al 30 giugno 2012 il termine per comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle imprese, qualora non si fosse ancora provveduto.
Di notevole interesse sono, poi, le modifiche apportate dall’art. 35 del Decreto in commento alla disciplina dei controlli societari nelle srl e del collegio sindacale nelle spa (per una disamina, si veda “Collegi sindacali in carica fino alla scadenza” di oggi). In estrema sintesi, il DL semplificazioni va a ritoccare in primis l’art. 2397, comma 3, del codice civile, su cui peraltro era di recente intervenuta la Legge di stabilità (L. 12 novembre 2011 n. 183). Mentre la precedente versione del terzo comma consentiva alle spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro di nominare un sindaco unico, scelto tra i revisori legali, la nuova versione prevede espressamente che il collegio sindacale possa essere sostituito dal sindaco unico, qualora lo statuto non disponga diversamente e vi siano i requisiti per la redazione di un bilancio in forma abbreviata.
Lo stesso art. 35 riforma drasticamente anche l’art. 2477 c.c., riguardante i controlli facoltativi nelle srl, stabilendo la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un revisore o di un organo di controllo; quest’ultimo, se non disposto diversamente dello statuto, è composto da un unico membro effettivo. Quanto ai controlli obbligatori, non è più prevista la nomina di un sindaco unico, bensì del revisore o dell’organo di controllo (nel caso in cui si opti per la nomina dell’organo di controllo, anche se monocratico, vale la disciplina sul collegio sindacale vigente nelle spa).
Il Decreto dovrebbe inoltre semplificare le procedure amministrative tramite SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività), prevedendo anche l’adozione di successivi regolamenti per individuare le attività sottoposte a segnalazione certificata (con asseverazioni o senza) o a semplice comunicazione, e le attività che invece si presentano libere. L’obiettivo dei regolamenti dovrebbe quindi essere quello di verificare quali tipologie di autorizzazione conservare e quali, viceversa, vadano eliminate.
Una sezione consistente del DL liberalizzazioni è dedicata, poi, alle novità in tema di lavoro. Riguardo al libro unico, l’art. 19 stabilisce che si possa parlare di omessa registrazione soltanto se l’omissione riguarda per intero le scritture, e non i singoli dati non registrati; per infedele registrazione si intende, inoltre, il caso in cui i dati differiscano in qualità o quantità rispetto alla prestazione resa o alle somme erogate. Ulteriori misure riguardano l’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15), i flussi informativi in materia di previdenza e prestazioni sociali agevolate (art. 16), l’assunzione di lavoratori extracomunitari (art. 17) e il collocamento obbligatorio (art. 18).
Meritano un breve accenno, in chiusura, alcuni provvedimenti di natura produttiva e sociale, quali la soppressione del vincolo della chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione (art. 40) e la sperimentazione della carta acquisti (art. 60), ossia la cosiddetta “social card” di cui al DL n. 112/2008, recentemente reintrodotta dal “Milleproroghe”. La sperimentazione coinvolgerà i Comuni con oltre 250mila abitanti: entro 90 giorni, dovranno essere così stabiliti, ad esempio, i nuovi requisiti d’identificazione dei beneficiari e l’ammontare disponibile per ogni carta d’acquisto.

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