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Elenchi clienti fornitori: per il 2011 conviene comunicare tutte le operazioni


Con l’avvicinarsi del 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, imprese e professionisti stanno valutando quale sia il comportamento più corretto da tenere per una corretta gestione dell’adempimento.

Al fine di evitare agli operatori interessati di dover individuare solamente le operazioni sopra “soglia”, nel recente passato è dapprima intervenuto il decreto “semplificazioni” (art. 2 del DL n. 16/2012), che ha stabilito, con decorrenza dalle comunicazioni relative all’anno 2012, l’eliminazione di qualsivoglia soglia minima, sia pure limitatamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, mantenendo invece il vincolo di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni certificate da scontrino o ricevuta (ossia operazioni senza obbligo di fatturazione).

Restava quindi da dirimere la questione della comunicazione per l’anno 2011, per la quale non era chiaro se si dovesse rispettare o meno la soglia minima di 3.000 euro, e sul punto è intervenuto il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2012, in cui è stato precisato che il contribuente ha facoltà di inserire nello spesometro 2011 anche le operazioni sotto soglia (adottando quindi in buona sostanza il “modello” elenchi clienti e fornitori), e che il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla predetta soglia.

A questo punto, si può immaginare che la scelta più adottata da parte di imprese e professionisti sia quella di “sfruttare” il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, inserendo nella comunicazione tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall’importo delle stesse, evitando in tal modo tutte le difficoltà che si sono incontrate nella presentazione della comunicazione per l’anno 2010 (sia pure con una soglia di 25.000 euro), soprattutto in relazione alle operazioni collegate ed a quelle con corrispettivo periodico.
In aggiunta, si consideri che l’abbassamento della soglia a 3.000 euro non comporta una semplificazione, bensì un considerevole incremento dei problemi per l’individuazione delle operazioni interessate, certamente più numeroso rispetto a quelle riferite all’anno 2010.

In relazione alle modifiche apportate al software di trasmissione (nuova versione 2.01 del 26 marzo 2012), le stesse consentono l’inserimento anche delle operazioni di importo inferiore a 3.000, o 3.600 euro, pur indicando la causale “1” (importo non frazionato), mentre in precedenza l’indicazione di un importo sotto soglia richiedeva necessariamente l’inserimento della causale “2” (importo frazionato), o “3” (corrispettivo periodico).

In virtù delle modifiche al software di trasmissione, duplice vantaggio
La scelta quindi di inserire tutte le operazioni, anche quelle di importo inferiore alla soglia, permette quindi un duplice vantaggio: da un lato, consente di evitare il farraginoso abbinamento delle singole fatture con l’operazione, soprattutto in quelle situazioni in cui sussiste un collegamento (acconti e saldi, ad esempio), ovvero un corrispettivo periodico (si pensi, ad esempio, a fatture sotto soglia, ma riferite ad un contratto di manutenzione o assistenza periodica di importo complessivamente superiore alla soglia), dall’altro evita di dover inserire differenti codici per poter permettere l’inserimento di operazioni sotto soglia, atteso che, come già detto, la nuova versione del software permette di inserire la causale “1” (quella ordinaria) anche per operazioni sotto soglia.

Un’annotazione a parte deve essere svolta per le operazioni non certificate da fattura, bensì da scontrino e ricevuta, il cui obbligo decorre dal 1° luglio 2011, per le quali verosimilmente i contribuenti si limiteranno ad inserire solamente quelle almeno pari a 3.600 euro, in quanto solo per queste si saranno indicati nel documento i dati dell’acquirente/committente.

Si ricorda, infine, che restano in ogni caso escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti di acquirenti/committenti non soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, nel caso in cui il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate, per le quali l’obbligo di comunicazione ricade in capo all’operatore finanziario che ha emesso il predetto strumento di pagamento, e il cui termine è stato differito al 15 ottobre 2012.
Fonte: Eutekne

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