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Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati Tra le informazioni soggette a registrazione inclusi anche i dati del titolare effettivo


Nel recente modulo operativo che la Guardia di Finanza dedica alle attività d’ispezione antiriciclaggio presso gli studi professionali (si veda “Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi” del 24 aprile 2012), di particolare interesse risultano le considerazioni su conservazione e registrazione dei dati.

Sul punto, le Fiamme Gialle richiamano gli obblighi sanciti dagli artt. 36 e 38 del DLgs. 231/ 2007, che impongono ai professionisti rispettivamente di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di conservazione e registrazione non vanno osservati: in caso di applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 231/2007; per svolgere la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ex art. 12, comma 3 del DLgs. 231/2007.

Per svolgere le attività ispettive, l’unità operativa potrà utilizzare lo stesso campione selezionato per il controllo sul corretto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, o individuare un nuovo campione di operazioni e/o incarichi professionali. L’esame delle registrazioni sarà eseguito attraverso il registro della clientela o l’archivio unico informatico (AUI), ovvero effettuando riscontri rispetto alla documentazione acquisita preliminarmente all’intervento o nel corso dell’accesso. Nel merito, l’unità operativa dovrà accertare che le registrazioni: siano state effettuate tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno dall’accettazione dell’incarico, dal compimento dell’operazione, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, ovvero dal termine della prestazione professionale; contengano tutte le informazioni richieste dalla legge (sono richiamati l’art. 36, comma 2 del DLgs. 231/2007 e l’art. 1 del provvedimento UIC 24 febbraio 2006); siano state regolarmente effettuate, anche con riferimento alle operazioni frazionate.

Riguardo all’accertamento della tempestività delle registrazioni, va evidenziato che l’art. 38, comma 1-bis del DLgs. 231/2007 prevede un termine che decorre dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. Come osservato dalla GdF, tale disposizione sembra conferire al professionista – sul piano applicativo dell’adempimento – un’autonoma decisione basata su “parametri ampiamente discrezionali”. Attesa l’incerta interpretazione della norma, la stessa GdF prevede quindi il ricorso all’ausilio del professionista, le cui dichiarazioni si renderanno indispensabili per acquisire ulteriori dati sui criteri di registrazione utilizzati.

Così, ad esempio, si può ipotizzare che il professionista utilizzerà il criterio dell’accettazione allorquando ritenga di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l’adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un secondo momento. Di contro, ove la prestazione non abbia una durata definibile a priori, ovvero si tratti di un’esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è “incerto ed aperto”, la GdF ritiene ammissibile che il professionista attenda la conclusione della stessa per eseguire la registrazione.

Il documento pone poi l’accento sulla necessità di accertare l’acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo delle transazioni e degli eventuali soggetti delegati ad operare.
In relazione al titolare effettivo, nello schema delle prestazioni da registrare, la GdF inserisce i dati identificativi del cliente “e del titolare effettivo”, discostandosi da quanto in precedenza affermato dal Ministero dell’Economia. Sul punto, infatti, il MEF aveva chiarito che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati – da emanarsi ai sensi dell’art. 38, comma 7 del DLgs. 231/2007 – continuano ad applicarsi le disposizioni del DM n. 141/2006, in quanto compatibili. Il professionista è quindi tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità, ma tali informazioni non vanno registrate nell’archivio informatico, bensì semplicemente conservate nel fascicolo del cliente. Tale ultima interpretazione sembra essere quella più coerente con lo stato dell’arte della normativa ed era stata accolta anche nelle Linee Guida del CNDCEC sull’adeguata verifica della clientela: alla luce delle indicazioni operative fornite dalla GdF, si rende necessaria un’ulteriore riflessione sul punto.

Infine, la nota operativa della GdF richiama il noto elenco delle prestazioni professionali soggette a registrazione contenuto nel provvedimento dell’UIC 24 febbraio 2006. Anche in tal caso deve ritenersi che il rimando dipenda dalla mancata emanazione del regolamento attuativo degli obblighi di registrazione; tuttavia, in relazione ad alcune delle numerosissime prestazioni ivi elencate, la ratio dell’obbligo permane quantomeno oscura, stante l’assenza di qualsiasi nesso causale con possibili operazioni di riciclaggio.

Fonte: Eutekne

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