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In arrivo l’F24 «Semplificato» anche per pagare l’IMU

Con il Provv. 25 maggio 2012 n. prot. 74461 è stato approvato un nuovo modello di versamento denominato “F24 Semplificato”. Il nuovo modello, che si compone di un’unica pagina, deve sempre essere utilizzato per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 a favore dell’Erario, delle Regioni e degli enti locali (IMU compresa) e risponde alla necessità di agevolare i contribuenti dell’eseguire i suddetti versamenti.
Il modello “Semplificato” può essere utilizzato dal 1° giugno 2012 e dalla stessa data sarà soppresso il modello “F24 predeterminato” che è stato approvato dal Provv. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004 per il solo pagamento dell’ICI.
Con il provvedimento di ieri, inoltre, è estesa la modalità di versamento “F24EP” per consentire agli enti pubblici il versamento dell’IMU.

Il nuovo modello è diviso in due parti uguali: una parte è la copia per il soggetto che effettua il versamento e l’altra è quella da lasciare alla banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione.
La sezione “CONTRIBUENTE” deve essere compilata con il codice fiscale ed i dati anagrafici.

La sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, invece, è composta dalle colonne:
- Sezione: deve essere indicato il destinatario del versamento (ER se si tratta dell’Erario, RG se la Regione o EL se si tratta dell’ente locale);
- Cod. tributo;
- Codice ente per il quale si effettua il versamento (per il versamento dell’IMU deve essere indicato il codice catastale del Comune);
- Ravv.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU, nel caso ci si avvalga del ravvedimento operoso;
- Immob. Variati: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU nel caso siano intervenute variazioni di uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione;
- Acc.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU, se il pagamento si riferisce all’acconto;
- Saldo: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU per il versamento del saldo (le caselle Acc. e Saldo sono entrambe barrate per il versamento in un’unica soluzione);
- Num. Immob.: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU per l’indicazione del numero degli immobili;
- Rateazione/mese rif.: deve essere indicato “0101” se il contribuente paga gli importi a titolo di saldo o acconto in un’unica soluzione. In caso di pagamento rateale, in questo campo deve essere indicata la rata che si sta pagando ed il numero di rate prescelto. Se, ad esempio, sto pagando la seconda di sei rate devo indicare “0206”;
- Anno di riferimento cui il versamento si riferisce espresso in quattro cifre (es. 2012);
- Detrazione: da compilare esclusivamente per il pagamento dell’IMU;
- Importi a debito versati: deve essere indicato l’importo a debito dovuto. Con riferimento all’IMU, se il contribuente ha diritto alla detrazione (indicata nell’apposita colonna) deve essere indicata l’imposta netta;
- Importi a credito versati: è utilizzata per indicare l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Deve essere indicato l’importo con due cifre decimali anche se sono pari a zero.

Chiarito il versamento a rate dell’IMU sull’abitazione principale
Con riferimento all’IMU, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato pubblicato ieri sera sul proprio sito, ha fornito le istruzioni per la compilazione del campo “Rateazione”.
Nel caso il contribuente scelga di versare, nei casi in cui questo sia possibile, l’IMU dovuta per il 2012 in tre rate:
- per il versamento della prima rata scadente il 18 giugno (33% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione di base) deve essere barrata la casella Acc. e nel campo rateazione deve essere indicato “0102”;
- per la rata che scade il 17 settembre deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0202”;
- per il saldo di dicembre, invece, deve essere barrata la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.“ indicato “0101”.
Nel caso in cui, invece, si scelga di eseguire il versamento in due rate:
- per la prima rata di giugno (pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione) deve essere barrata la casella Acc. e indicato “0101”;
- per la seconda rata di dicembre deve essere barrata la casella Saldo e indicato “0101”.

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