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Ispezioni negli studi per operazioni sospette non segnalate Nella check list antiriciclaggio della GdF, oggetto di accertamento anche le procedure interne e l’iter valutativo seguito dal professionista


La check list delle ispezioni antiriciclaggio della GdF negli studi professionali (si vedano “Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati” del 26 aprile e “Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi” del 24 aprile) è completata dalle indicazioni relative alla verifica del rispetto dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Il modulo operativo evidenzia una serie di attività propedeutiche da svolgere nella fase di accesso negli studi, tra le quali particolare attenzione merita, oltre all’individuazione del responsabile della segnalazione e dell’eventuale attività di formazione posta in essere per diffondere la conoscenza della materia tra i dipendenti e i collaboratori, anche l’acquisizione di informazioni in merito alle eventuali “procedure interne di regolamentazione” aventi ad oggetto l’iter valutativo delle SOS. Dette procedure, che non trovano alcun riscontro nel DLgs. 231/2007, sono espressamente previste nell’all. 2 al decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 per la determinazione degli indicatori di anomalia, ove è espressamente previsto che i professionisti che operano nell’ambito di strutture associate o societarie si avvalgano di procedure interne per regolamentare l’iter valutativo della segnalazione. Ciò per garantire l’omogeneità dei comportamenti, la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni sottostanti alle decisioni assunte (in caso di richiesta da parte delle autorità competenti) e, non ultimo, la ripartizione delle responsabilità.

Lo step successivo prevede l’acquisizione, da parte della GdF, della documentazione necessaria per l’approfondimento delle operazioni “anomale”. Anche in tal caso potrà essere utilizzato il campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati, o potrà esserne individuato uno diverso, avente ad oggetto operazioni contraddistinte da particolari causali (ad es. finanza straordinaria o gestione di strumenti finanziari), ovvero riconducibili a fiduciarie, trust ed enti non profit, o ancora realizzate in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente o a fiscalità privilegiata.

A questo punto, le linee guida delle Fiamme gialle entrano nel merito della fattispecie oggetto dell’accertamento, vale a dire l’omessa segnalazione di operazioni sospette, distinguendo a tal fine due ipotesi:
- omessa segnalazione al professionista-titolare da parte dei dipendenti o degli altri soggetti eventualmente incaricati della procedura (cui corrisponde una responsabilità di “primo livello”);
- omessa segnalazione alla UIF, direttamente o tramite l’Ordine di appartenenza, da parte del professionista (cui corrisponde una responsabilità di “secondo livello”).
In entrambi i casi, l’inadempimento è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria, variabile dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 57, comma 4 del DLgs. 231/2001).

Due tipi di omessa segnalazione: al professionista-titolare e alla UIF
Cambiano invece le modalità di accertamento: nel caso di omessa segnalazione alla UIF (direttamente o per il tramite dell’Ordine, ove quest’ultimo abbia attivato la cosiddetta funzione di filtro per la segnalazione) da parte del professionista, dovranno essere valutate le procedure interne istituite, il contenuto del fascicolo del cliente e le motivazioni addotte dal soggetto destinatario dell’obbligo. In altre parole, ai fini dell’imputazione delle responsabilità di primo livello, l’unità operativa dovrà vagliare nel merito l’iter valutativo seguito dal professionista, dalla valutazione del livello di rischiosità soggettivo (del cliente) e oggettivo (dell’operazione) fino alla corretta applicazione degli indicatori di anomalia.

Nel caso di omessa segnalazione al professionista, per accertare le responsabilità di secondo livello dovranno altresì essere valutati eventuali profili di omissione colpevole, verificando la fondatezza delle anomalie riscontrate dal dipendente/collaboratore, il corretto flusso informativo tra chi ha proposto la segnalazione di quelle anomalie alla UIF e chi invece ha deciso di non effettuarla e infine l’adeguatezza e la completezza dell’istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello.
A tal fine, si legge nel modulo operativo, la GdF dovrà vagliare non solo la validità delle motivazioni del professionista, ma anche la loro formalizzazione, unitamente all’esistenza di eventuali documenti a supporto: il tutto dovrà essere riportato nel verbale di ispezione. Ove non sia possibile individuare con esattezza il soggetto responsabile dell’omissione, quest’ultima sarà imputata direttamente al legale rappresentante della struttura, in virtù di quanto disposto dall’art. 59 del DLgs. 231/2007.

Un cenno merita infine il riferimento alla verbalizzazione – da parte dell’unità operativa – della contestazione di SOS tardive, cioè inviate dal professionista in un momento successivo a quello in cui il sospetto era maturato. Nel modulo operativo, non proprio chiarissimo sul punto, si suggerisce di ponderare bene la relativa valutazione, peraltro limitata a casi specifici, come quello della SOS effettuata “a posteriori” dal professionista, che solo attraverso la stampa sia venuto a conoscenza di un procedimento penale a carico del cliente.
L’arduo compito dell’unità operativa, in tal caso, è quello di verificare se il profilo soggettivo del cliente emergente dal relativo fascicolo non consentisse al professionista, già prima della diffusione della notizia, di acquisire elementi tali da indurlo ad effettuare la segnalazione alla UIF.

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