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Segnalazioni antiriciclaggio da inviare al CNDCEC


Anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – dopo i Notai e i Consulenti del lavoro – possono segnalare le operazioni sospette di riciclaggio al Consiglio nazionale invece che all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il DM del 4 maggio 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione – ha, infatti, espressamente riconosciuto tale possibilità, subordinando la piena operatività del provvedimento all’adozione delle specifiche tecniche per la successiva trasmissione delle segnalazioni, in via telematica, alla UIF.

Ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio – e, quindi, anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione del limite di 1.000 euro, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

L’art. 43 comma 1 del DLgs. 231/2007, peraltro, riconosce ai professionisti la possibilità di trasmettere la segnalazione in questione non direttamente alla UIF, ma agli Ordini professionali, ovvero, più precisamente, ai relativi Consigli nazionali. I Consigli nazionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia (art. 43 comma 2 del DLgs. 231/2007).

Il primo Consiglio nazionale a fornire la propria disponibilità a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette è stato quello dei Consulenti del lavoro, con nota dell’8 gennaio 2008, immediatamente seguito da quello del Notariato, con nota del 21 gennaio 2008. Due DM del 27 febbraio 2009 hanno, quindi, ufficialmente individuato i suddetti Consigli nazionali come legittimati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti (tali provvedimenti sono pienamente operativi dal 1° luglio 2009).

Con nota del 16 maggio 2011, anche il CNDCEC aveva offerto la propria disponibilità a svolgere la funzione in questione. Il DM del 4 maggio 2012 riconosce ora anche tale legittimazione.
Si tenga presente peraltro che, ai sensi dell’art. 43 commi 3 e 4 del DLgs. 231/2007, il Consiglio Nazionale, dopo avere ricevuto la segnalazione, provvede senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante; nominativo che, comunque, è custodito (sotto la diretta responsabilità del Presidente o di un suo delegato) per eventuali richieste di ulteriori informazioni da parte della UIF, della Guardia di Finanza e della DIA (ex art. 45 comma 3 del DLgs. 231/2007).

La trasmissione della segnalazione di operazione sospetta alla UIF da parte del Consiglio nazionale – come precisato anche dal DM 4 maggio 2012 (art. 1 comma 2) – avviene con la modalità e secondo i princìpi sanciti dall’art. 45 comma 4 del DLgs. 231/2007, ovvero per via telematica e con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse.

Da precisare le specifiche tecniche per la trasmissione alla UIF
L’art. 1 comma 3 del DM 4 maggio 2012, infine, affida al CNDCEC e alla UIF il compito di stipulare, entro l’11 luglio 2012 (sessanta giorni dall’entrata in vigore del DM 4 maggio 2012), un protocollo d’intesa per stabilire le specifiche tecniche ai fini della trasmissione in via telematica alla UIF del testo integrale delle segnalazioni, escludendo l’indicazione del nominativo del segnalante, nonché per la richiesta di ulteriori informazioni ex art. 45 comma 3 del DLgs. 231/2007 e per la comunicazione dell’inoltro della segnalazione agli organi investigativi (DIA e Guardia di Finanza), ovvero dell’avvenuta archiviazione ex art. 48 comma 1 del DLgs. 231/2007, ove ciò non rechi pregiudizio per l’esito delle indagini.

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