Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto tutti i sostituti d'imposta che hanno erogato nel corso del 2011 compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS,, all’Inpdap, all’Ipost e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:
società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
enti non commerciali (enti pubblici, comprese le regioni, le province ed i comuni, e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
i Trust;
condomini;
società di persone residenti nel territorio dello Stato;
società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
gruppi europei di interesse economico (GEIE);
persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
persone fisiche che esercitano arti e professioni;
associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali ed altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo che hanno operato le ritenute a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
curatori fallimentari;
commissari liquidatori;
eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto;
soggetti che corrispondono somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte ma che sono assoggettati a contribuzione INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. 01/M).
Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2012 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Modalità operative
La dichiarazione Mod. 770-Semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Fonte: Ipsoa