L’art. 35, comma 7-bis, del DPR n. 633/1972 afferma che, entro i trenta giorni successivi alla richiesta di effettuazione delle operazioni intracomunitarie (inserita, a seconda delle ipotesi, o nella dichiarazione di inizio attività o nell’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate) del contribuente, l’Agenzia delle Entrate può negare l’autorizzazione tramite provvedimento espresso: in assenza di ciò, l’autorizzazione si intende concessa, applicandosi il meccanismo del “silenzio-assenso”.
Detta autorizzazione, comunque, può essere revocata con provvedimento successivo.
Con la risoluzione n. 42/2012, l’Agenzia delle Entrate, confermando di fatto il precedente orientamento fatto proprio con la circolare n. 39/2011, sostiene che, in difetto di autorizzazione o in presenza di autorizzazione revocata, la soggettività passiva all’esecuzione delle operazioni intracomunitarie è sospesa.
Per effetto di ciò, le operazioni dovranno essere trattate come operazioni interne, quindi ad esempio il cessionario nazionale non deve applicare alcuna inversione contabile.
Alle medesime conclusioni si deve giungere per le operazioni che devono essere eseguite prima della formazione del silenzio-assenso, quindi nei trenta giorni successivi alla richiesta.
Accogliendo quanto esposto, ne deriva che, in questo lasso temporale, anche se l’autorizzazione verrà poi concessa, l’eventuale emissione della fattura senza IVA ad opera del cedente nazionale è sanzionata con una pena dal 100% al 200% del tributo (art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97), mentre l’indebita esecuzione dell’inversione contabile ad opera del cessionario nazionale è punita con una sanzione pari all’imposta indebitamente detratta (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97).
Assonime, nella circolare n. 21 del 2012, critica questa conclusione, in quanto troppo rigorosa.
Per l’associazione, l’assunto dell’Agenzia contrasta con l’art. 18 del Regolamento 282/2011, che, in certe situazioni, ammette di dimostrare la soggettività passiva con modalità alternative al “VIES”.
Secondo la circolare 21, una soluzione “potrebbe essere quella di riconoscere l’applicabilità della disciplina degli scambi intracomunitari contestualmente alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il successivo recupero dell’imposta non applicata qualora l’Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta”.
Sanzioni condizionate dal ricorso contro il diniego
Il contribuente potrebbe quindi eseguire l’operazione, accollandosi il rischio di un recupero di imposta con irrogazione di sanzioni se l’autorizzazione dovesse essere negata.
Si rammenta che i provvedimenti di diniego e di revoca dell’autorizzazione alle operazioni intracomunitarie possono essere impugnati dinnanzi alle Commissioni tributarie: si pone, dunque, il problema della “sorte” delle sanzioni eventualmente irrogate in caso di successiva sentenza favorevole al contribuente.
Ove entrambi gli atti (diniego/revoca di autorizzazione e accertamento con irrogazione delle sanzioni) vengano impugnati, il raccordo può essere effettuato con la riunione dei ricorsi e la sospensione del processo.
Il problema, invero, non è poi così grave: dal punto di vista cronologico, se c’è un diniego espresso (che deve, pena il silenzio-assenso, intervenire entro i 30 giorni), questo va impugnato entro sessanta giorni, quindi le parti, prima dell’eventuale notifica dell’accertamento (che, in genere, avviene almeno dopo due anni dall’operazione), hanno già un quadro della situazione.
Se la sentenza di primo grado, anche se appellata, avesse annullato il diniego, l’operazione trattata come intracomunitaria sarebbe legittima, quindi nessuna sanzione potrà essere irrogata, stante il carattere retroattivo della sentenza. Il potere sanzionatorio riemergerebbe in caso di riforma in appello, fermi restando i termini di decadenza di cui all’art. 20 del DLgs. 472/97.
FONTE: EUTEKNE