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Ancora tempo per il passaggio dei «vecchi» revisori al nuovo Registro Il MEF ha ribadito che, per i revisori già iscritti nel Registro dei revisori contabili, il transito è automatico e non è richiesto il contributo di iscrizione


Ancora tempo per il passaggio dei «vecchi» revisori al nuovo Registro

Il MEF ha ribadito che, per i revisori già iscritti nel Registro dei revisori contabili, il transito è automatico e non è richiesto il contributo di iscrizione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritorna, con un avviso pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato, sugli adempimenti che competono ai soggetti già iscritti al “vecchio” Registro dei revisori contabili, chiarendo alcuni dubbi sorti tra gli operatori a seguito della recente pubblicazione della nuova modulistica per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e alla pubblicazione dei decreti ministeriali che hanno determinato l’ammontare del contributo per l’iscrizione nel Registro e del contributo annuale.

Il MEF risulta, a tal proposito, alquanto conciso. Nell’avviso si legge che “a rettifica di quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, si ribadisce che i revisori legali ed i tirocinanti già iscritti, rispettivamente, nel Registro dei revisori contabili e nel registro del tirocinio transitano automaticamente nei nuovi registri e nessun contributo di iscrizione è richiesto a loro carico”. Si invita, inoltre, a fare riferimento, per gli adempimenti relativi ai nuovi Registri, esclusivamente alle informazioni ufficiali fornite sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato.

Come si ricorderà, l’art. 17 del DM n. 145/2012 ha stabilito che le persone fisiche e le società che, al 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore del medesimo DM n. 145/2012), risultavano già iscritte al Registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del DLgs. n. 88/92 e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del DLgs. n. 58/98 “hanno diritto” ad essere iscritte nel nuovo Registro dei revisori legali.

Ai fini della prima formazione del Registro, risulta comunque necessario comunicare al MEF, pena l’applicazione di pesanti sanzioni, specifiche informazioni (tra cui, ad esempio, gli incarichi di revisione legale in essere), così da adeguare il contenuto informativo del Registro alle prescrizioni della normativa comunitaria e del DLgs. n. 39/2010.
Il MEF ha concesso per tale adempimento un tempo di 90 giorni, decorrenti dall’apposita “determina” del Ragioniere Generale dello Stato che andrà a definire le modalità di trasmissione delle stesse informazioni.

Nell’imminenza dell’entrata in vigore dei DM nn. 144, 145 e 146 del 2012, la Ragioneria Generale dello Stato aveva precisato che i soggetti già iscritti nel Registro dei revisori contabili transiteranno automaticamente, “senza necessità di specifica richiesta” e “senza oneri”, nel nuovo Registro. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti dall’apposito provvedimento della Ragioneria Generale dello Stato, i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio Registro (si veda “Da oggi in vigore il «nuovo» Registro dei revisori” del 13 settembre 2012).

Occorre aspettare la determina del Ragioniere Generale dello Stato
Ora, la nuova modulistica, così come il contributo per l’iscrizione stabilito dal DM 1° ottobre 2012 in 50 euro (si veda “Più «salati» i contributi forfettari per l’iscrizione nel Registro dei revisori” del 27 ottobre 2012), si applicano soltanto per le nuove iscrizioni al Registro (si veda “Per i revisori legali, pronta la modulistica del nuovo Registro” del 31 ottobre 2012), mentre le modalità per il passaggio al nuovo Registro dei soggetti già iscritti al 13 settembre 2012 al Registro dei revisori contabili ex DLgs. 88/92 non sono state ancora definite. Occorre, quindi, attendere l’apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato prevista dell’art. 17 del DM n. 145/2012, da cui decorrerà poi il termine dei 90 giorni.
Peraltro, come evidenziato anche nelle risposte alle faq disponibili sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato, non si tratta di una “nuova istanza di iscrizione”, ma di una comunicazione volta ad integrare le informazioni contenute nel precedente Registro.

In tale sede, viene anche precisato che:
- la “determina” sarà pubblicata sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’adempimento riguarda anche i revisori cosiddetti “inattivi”, i quali dovranno comunicare al MEF le informazioni relative il contenuto informativo del Registro (tra cui, per esempio, l’eventuale appartenenza ad una rete) e l’opzione per l’iscrizione nella sezione inattivi, tralasciando – evidentemente – i dati definiti “strumentali” alla tenuta del Registro, cioè gli incarichi di revisione legale in essere, la durata degli stessi e i corrispettivi pattuiti.

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