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Dichiarazione Imu quando il Comune non ha le info necessarie


Con la firma del decreto 30 ottobre 2012, con cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni, parte la corsa per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo entro il nuovo termine del 30 novembre 2012.

Diciamo subito che la consultazione pubblica, con la quale il Dipartimento delle Finanze ha invitato gli interessati a inviare, dall’11 al 19 ottobre 2012, contributi e osservazioni ai fini della predisposizione definitiva del modello e delle relative istruzioni, ha dato i frutti sperati. Infatti, rispetto all’ultima bozza, le istruzioni ufficiali risultano più complete e riportano diverse e differenti novità. In particolare, sulla base del principio generale secondo cui l’obbligo dichiarativo IMU sorge soltanto quando sono intervenute variazioni rispetto ai dati e agli elementi dichiarati ai fini dell’ICI, ovvero quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune impositore competente, è stato riaffermato che la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi di:
- beni immobili oggetto di agevolazioni, previste sia dalla legge sia con deliberazioni comunali;
- Comuni che non siano in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (ad esempio, fabbricato oggetto di contratto di locazione finanziaria o di diritto di godimento a tempo parziale).

Tra le fattispecie per le quali il Comune potrebbe non essere in possesso delle giuste informazioni, le istruzioni si sono soffermate anche sui casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, come disciplinato dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del DL n. 16/2012 (convertito dalla L. n. 44/2012), secondo cui l’assegnazione della casa familiare al coniuge o ex coniuge “si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Resta inteso che, se il coniuge assegnatario è anche titolare esclusivo del diritto di proprietà dell’abitazione o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso) sulla stessa, non dovrebbe sussistere alcun obbligo dichiarativo. Sul tema, comunque, le istruzioni hanno precisato che l’assegnatario deve presentare la dichiarazione IMU solamente se il Comune sul cui territorio è ubicata la casa non coincide né con il Comune di celebrazione del matrimonio né con il suo Comune di nascita. Ad esempio, la dichiarazione IMU va presentata se la casa assegnata al coniuge dal giudice della separazione è ubicata a Milano e i due coniugi sono nati a Torino e nella stessa città hanno celebrato il loro matrimonio. Qualora, invece, il matrimonio sia stato celebrato a Milano, oppure il coniuge assegnatario sia nato in tale città, egli non è tenuto a dichiarare la casa poiché il Comune impositore è in possesso dell’informazione necessaria per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Si ricorda che, se l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il nuovo termine del 30 novembre 2012; se l’obbligo è invece sorto dopo tale data, ad esempio, il 20 settembre 2012 (data del provvedimento di separazione legale), il coniuge assegnatario dovrà presentare la dichiarazione entro il 19 dicembre 2012. Infatti, il comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) ha garantito ai contribuenti il rispetto del termine di 90 giorni per assolvere l’adempimento dichiarativo. Adempimento che non è necessario per una serie di beni immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso strumentale, giacché l’Agenzia del Territorio è tenuta a rendere disponibile (sul proprio sito Internet) anche ai Comuni le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità delle costruzioni (art. 4, comma 2, del DM 26 luglio 2012). Poiché anche per i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni, ma che devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, i Comuni potranno comunque avvalersi delle informazioni disponibili sul portale gestito dall’Agenzia del Territorio, i contribuenti interessati non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU. Da qui il superamento della precisazione secondo cui la dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in Catasto (art. 13, comma 14-ter, del DL n. 201/2011) deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012 (C.M. n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 11).

Infine, è appena il caso di segnalare due novità concernenti, rispettivamente, il modello di dichiarazione e le modalità della sua presentazione. Il modello dell’IMU è composto dagli esemplari con la dicitura “originale per il comune” e “copia per il contribuente”, rispetto a quello dell’ICI che era munito anche dell’esemplare con la dicitura “copia per l’elaborazione meccanografica” (D.M. 12 maggio 2009). La dichiarazione IMU può essere trasmessa anche per via telematica con posta certificata.

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