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Dichiarazione Imu solo per pochi


Come anticipato ieri (si veda “Firmato il modello per la dichiarazione IMU”), con il DM 30 ottobre 2012, pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze www.finanze.gov.it, è stato finalmente approvato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni.
Anzitutto, nelle istruzioni per la compilazione del modello viene precisato quanto contenuto nelle bozze che sono circolate nelle scorse settimane, ovverosia che rimangono valide, anche ai fini dell’IMU, le dichiarazioni ICI presentate, in quanto compatibili, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011.

È stato confermato anche che, così come per l’ICI, anche in relazione all’IMU la dichiarazione non deve essere presentata quando:
- gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI);
- il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.

L’abitazione principale, di regola, non va dichiarata, perché le informazioni sono tratte dall’anagrafe (questo vale anche per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni). Un’eccezione riguarda il caso dei coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune.

Fermo restando che l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini dell’ICI, nonché nei casi in cui si sono verificate delle variazioni che non sono conoscibili dal Comune, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:
- gli immobili godono di riduzioni d’imposta;
- il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie sugli immobili per determinare l’IMU.

Fra gli immobili che devono essere dichiarati in quanto godono di riduzioni d’imposta rientrano i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per i quali la dichiarazione deve essere presentata soltanto quando si perde il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU, i fabbricati di interesse storico o artistico, gli immobili per i quali il Comune ha deliberato delle riduzioni dell’aliquota ai sensi dell’art. 13, comma 9 del DL 201/2011, i fabbricati “beni merce” per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota ed i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Si ricorda che l’art. 13, comma 9 del DL 201/2011 convertito consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU di base fino allo 0,4% in relazione ad una o più delle seguenti tipologie immobiliari:
- immobili non produttivi di reddito fondiario a norma dell’art. 43 del TUIR, ossia gli immobili (in prevalenza fabbricati) utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni (es. studio professionale), nonché gli immobili (terreni e fabbricati) relativi ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, merce o patrimoniali;
- immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
- immobili locati.

Dichiarazione solo per gli immobili locati ante 1° luglio 2010
Con riferimento agli immobili locati le istruzioni contengono un’importante precisazione che “smorza” lo stato di agitazione che avevano creato le bozze fatte circolare nei giorni scorsi.
Infatti, tutti gli immobili locati o affittati dovranno essere dichiarati soltanto se il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota di base (0,76%).

Nel caso in cui il Comune abbia deliberato un’aliquota ridotta, inoltre, la dichiarazione IMU non deve essere presentata se i contratti di locazione o di affitto sono stati registrati dal 1° luglio 2010 (da tale data, infatti, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. L. 30 luglio 2010 n. 122).
Rimangono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU gli immobili locati o affittati i cui contratti sono stati registrati anteriormente al 1° luglio 2010, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati con il modello CDC al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto (art. 19 del DL 78/2010).

Infine, la dichiarazione non va presentata anche nel caso in cui il Comune ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione (quali, ad esempio, l’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione).

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