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Opzione per la cedolare secca con ravvedimento incerto Dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, soluzioni contrastanti nel caso in cui il proprietario non abbia confermato l’opzione per il 2012 con il modello 69



Opzione per la cedolare secca con ravvedimento incerto

Dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, soluzioni contrastanti nel caso in cui il proprietario non abbia confermato l’opzione per il 2012 con il modello 69

A partire dal 2011, è applicabile alle locazioni di immobili, ricorrendone i presupposti, il regime della cedolare secca. Tale regime poteva essere applicato anche ai contratti in corso al 1° gennaio 2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7 aprile 2011. Per questi contratti non dovevano essere presentate opzioni, né in via telematica, né presso l’ufficio, e l’applicazione del regime forfetario di tassazione poteva avvenire direttamente in sede di Modello Unico per l’anno 2011. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 26/2011), per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, il contribuente che avesse voluto proseguire con l’imposta sostitutiva, dopo aver esercitato l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi, avrebbe dovuto comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, confermare la relativa opzione con il modello 69. In taluni casi, tuttavia, tale adempimento è stato trascurato.

Ciò posto, non è stato chiarito, dal punto di vista operativo, come ci si debba comportare. Al riguardo (si veda “Cedolare secca, «conferma» dell’opzione per il 2012 con ravvedimento” del 10 luglio 2012):
- taluni call center suggeriscono meramente e semplicemente di presentare il modello 69, senza pagare alcuna sanzione, precisando che l’Ufficio potrebbe però anche rifiutarlo;
- altri call center, richiamandosi a quanto chiarito dalla circ. 26/2011, in materia di omessa registrazione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca (evidentemente in occasione della sua stipula), fanno presente che occorre versare a titolo di ravvedimento operoso una sanzione così calcolata: imposta di registro virtualmente dovuta x 120% a titolo di sanzione di omesso versamento x 12,5% (= 1/8 per ravvedimento). In sostanza, lo 0,30% del canone di locazione. Ad esempio, per un contratto che preveda un canone di locazione annuo di 12.000 euro, si tratterebbe di 36 euro di sanzione ridotta;
- altri ancora, facendo riferimento all’art. 2 del DL 16/2012 (Comunicazioni e adempimenti formali), c.d. remissione in bonis, danno indicazione di versare con il modello F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro contestualmente alla presentazione del modello 69. Salta all’occhio che se fosse stata omessa l’imposta di registro (che non si applica in caso di opzione per la cedolare secca) la sanzione sarebbe stata pari a 240 euro calcolata sul sopra esemplificato fitto di 12.000 euro. Va peraltro sottolineato che nella circ. 38/2012, nella quale l’Agenzia ha elencato tutti i casi cui si applica la norma de qua, non si fa alcun cenno alla cedolare secca.

Oltre a quanto rappresentato in materia di sanzione e di connesso ravvedimento operoso, l’aspetto più rilevante è il destino del contratto di locazione per il quale si è optato nel modello UNICO 2012, ma a fronte del quale il proprietario non ha comunicato, nel corso del 2012, con il modello 69, la volontà di proseguire nella applicazione della cedolare secca, pur comportandosi per tutto il 2012 coerentemente con tale volontà già espressa con l’invio della raccomandata all’inquilino (blocco della rivalutazione ISTAT, non versamento dell’imposta di registro e versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012). Meraviglierebbe una penalizzazione a fronte di un mero adempimento formale, quando l’Amministrazione finanziaria ha comunque la possibilità inequivoca di avere conoscenza dell’opzione tramite la visualizzazione del modello UNICO relativo all’anno 2011 presentato dal contribuente, ove compare l’opzione per la cedolare secca riferita ad ogni singolo immobile, peraltro catastalmente individuato e in corrispondenza del quale sono stati anche inseriti gli estremi di registrazione del contratto in corso.

Nella circ. 20/2012, l’Agenzia ha previsto una sorta di sanatoria per il 2011, consentendo l’invio della raccomandata all’inquilino entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione del modello UNICO per l’anno 2011, consentendo addirittura di sanare il mancato acconto della cedolare secca mediante cambio del codice tributo da acconto IRPEF ad acconto imposta sostituiva. Non ha, tuttavia, affrontato le problematiche sin qui rappresentate.

Aggiungasi che il modello 69 prevede solo quattro ipotesi di presentazione: stipula, cessione, proroga, risoluzione e le relative istruzioni prevedono che il modello serve per richiedere la registrazione degli atti, ad eccezione di quelli emessi dagli organi giurisdizionali, nonché per comunicare gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi indicate poiché il contratto nell’ipotesi rappresentata è in corso (si tratta di annualità successiva).

In definitiva, quindi, si ritiene che siano presenti tutti gli estremi per pervenire ad un’interpretazione, da augurarsi in via ufficiale, che salvaguardi il principio della buona fede del contribuente.

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