Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

RITORNO AL FUTURO: APPROVATO IL BOLLETTINO POSTALE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

RITORNO AL FUTURO: APPROVATO IL BOLLETTINO POSTALE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU
Con il comunicato stampa n. 170 di ieri, 27 novembre 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che con il DM 23 novembre 2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'IMU. Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012, in aggiunta al modello F24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l'IMU e quindi potrà essere utilizzato anche per il versamento del saldo in scadenza il 17 dicembre 2012, da parte di coloro che non vi hanno ancora adempiuto.

Il versamento dell'imposta mediante bollettino postale potrà essere eseguito anche tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceverà la conferma dell'avvenuta operazione nonché l'immagine virtuale del bollettino conforme a quello trasmesso oppure una comunicazione in formato testo contenente i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Costituisce prova del giorno in cui è stato eseguito il pagamento l'immagine virtuale o la comunicazione in formato testo di cui si è detto.

I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali. Inoltre, il singolo Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'eventuale importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti. Servizio questo non di poco conto e che potrà agevolare notevolmente il contribuente che si trova a dover riconteggiare l'imposta sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate da ogni singolo Comune (si veda "Conguaglio IMU con doppio conteggio" del 26 novembre 2012). In questo caso, infatti, sarà lo stesso ente locale che provvederà al conteggio dell'imposta ed alla compilazione del bollettino, sia nel corpo che nella zona di lettura ottica, oltre alla compilazione dei dati identificativi del soggetto passivo.

Si ricorda, infatti, che il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Il bollettino deve obbligatoriamente riportare il numero di conto corrente 1008857615, che rimane tale indistintamente per tutti i Comuni e l'intestazione "PAGAMENTO IMU".

Vediamo ora nel dettaglio come dovrà essere compilato il bollettino postale:
- i campi relativi ai dati identificativi del soggetto passivo che versa l'imposta devono contenere il codice fiscale, il nome e cognome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia di nascita;

- il campo "Codice Catastale" il codice catastale del Comune in cui sono siti gli immobili;

- in corrispondenza delle varie tipologie di immobile per il quale si procede al versamento dell'imposta, inoltre: lo spazio "Ravv." deve essere barrato se il pagamento si riferisce al ravvedimento; lo spazio "Immobili variati" deve essere barrato se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione IMU; gli spazi "Acc." e "Saldo" devono essere barrati se il versamento si riferisce, rispettivamente, all'acconto o al saldo (se il versamento è eseguito in un'unica soluzione, cosa peraltro possibile dal prossimo anno, devono essere barrati entrambi gli spazi); lo spazio "Numero immobili" il numero degli immobili per cui si esegue il versamento; lo spazio "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (ad esempio, "2012" per il pagamento entro il prossimo 17 dicembre del saldo IMU) e, in caso di ravvedimento, deve essere indicato l'anno in cui doveva essere versata l'imposta; gli spazi "Stato" e "Comune" devono contenere gli importi dovuti, rispettivamente, allo Stato e al Comune (si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 11 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali a uso strumentale e degli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio. Per tali tipologie di immobili l'intero gettito IMU è destinato ai Comuni).

Gli importi di ogni singolo rigo devono essere arrotondati all'unità di euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro – in tal senso la circ. n. 3/DF/2012 – oppure per eccesso se la frazione è superiore a detto importo). Tale regola peraltro va rispettata anche per ciascun rigo del modello F24, corrispondente a un diverso codice tributo.

In relazione all'abitazione principale, le istruzioni per la compilazione del bollettino precisano che l'importo dell'IMU deve essere esposto al netto della detrazione. Quest'ultima, che deve essere indicata nel campo "Detrazione per abitazione principale" deve essere riportata senza arrotondamenti, ma con i decimali che eventualmente dovessero risultare.
Anche se non espressamente precisato si ritiene, infatti, che, così come previsto per il modello F24, nel campo relativo alla detrazione debba essere indicata la somma della detrazione per l'abitazione principale e della relativa maggiorazione spettante in relazione ai figli conviventi di età non superiore ai 26 anni, assunta limitatamente alla quota corrispondente alla rata versata (es. per 1/3 se si versa in tre rate; per 1/2 se si versa in due rate).

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...