La scadenza può andare oltre il 4 febbraio 2013 e ci sarebbe l’esonero per gli immobili inclusi
nella denuncia di successione già presentata
Il secondo e ultimo atto dell’IMU 2012 è la presentazione della
dichiarazione entro il 4 febbraio 2013, come previsto dalla lett. b) del
comma 3 dell’art. 9 del DL n. 174/2012 convertito che, nel modificare
l’ultimo periodo del comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011, ha
fissato la scadenza in 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e
relative istruzioni. Come previsto dal comma 6 dell’art. 9 del DLgs. n. 23/2011 e rimarcato dal
primo periodo dello stesso comma 12-ter del citato art. 13 del DL n. 201/2011, il modello di
dichiarazione, esistente ora anche nella versione “editabile” in formato PDF, è stato approvato
(con relative istruzioni) con DM 30 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta n. 258 del 5
novembre 2012, per cui il 90° giorno scade domenica 3 febbraio 2013.
In precedenza, il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU – originariamente
stabilito al 30 settembre 2012 (circ. n. 3/DF/2012, paragrafo 11) – era il 30 novembre 2012,
come stabilito dalla medesima lett. b) del comma 3 dell’art. 9 del DL n. 174/2012 prima della
conversione. In buona sostanza, fermi restando i diversi e differenti casi di esonero, per gli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione IMU va
presentata entro il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3.
Tuttavia, poiché per espressa disposizione di legge è necessario garantire al contribuente il
rispetto di un arco temporale di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni (soggettive e oggettive) rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta, il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU può andare anche
oltre il 4 febbraio 2013. Ad esempio, se l’obbligo dichiarativo è sorto il 30 novembre 2012
(fabbricato dichiarato inabitabile e di fatto non utilizzato, immobile oggetto di locazione
finanziaria, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, fabbricato oggetto di usufrutto legale
dei genitori), il contribuente dovrà presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2013.
Una singolare fattispecie con termine “variabile” è quella concernente i fabbricati a valore
contabile, cioè i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (oppure
iscritti ma senza rendita), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art.
5, comma 3 del DLgs. n. 504/1992), per i quali sono stati registrati costi aggiuntivi a quelli di
acquisizione. Per questi fabbricati, secondo le istruzioni ministeriali (paragrafo 1.5), la data da
considerare ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella di chiusura del periodo d’imposta
relativo alle imposte sui redditi. Ad esempio, se il capannone è posseduto da un imprenditore
individuale o da una società di persone, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 2
aprile 2013, essendo festivi i giorni 31 marzo e 1° aprile.
Si ricorda che ogni soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per denunciare
la propria quota di possesso degli immobili. Tuttavia, secondo le istruzioni, in presenza di più
soggetti passivi su uno stesso immobile, è consentito a uno di essi di presentare in forma
congiunta la dichiarazione.
Un’altra precisazione ministeriale apprezzabile, ma priva di specifico supporto legislativo, è
quella riguardante gli immobili inclusi nella denuncia di successione. Secondo le istruzioni, in
considerazione della “prassi” instaurata e al fine di non aggravare gli adempimenti dei
contribuenti, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la denuncia di successione,
contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU (paragrafo 1.4).
La formulazione dell’esonero, previsto invece espressamente ai fini dell’ICI dal comma 2 dell’art.
15 della L. n. 383/2001 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 91/2001), non sembra completamente
felice, né le questioni ereditarie (successioni legittime o testamentarie) sono state mai oggetto
di approfondimento.
Precisazione ministeriale apprezzabile, ma priva di supporto legislativo
Infatti, l’espressione “gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di
successione” lascerebbe intendere (dubbio che chi scrive comunque esclude) che la
semplificazione dell’adempimento produca effetto solo se la denuncia di successione sia
presentata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (ad esempio,
decesso del contribuente avvenuto nel mese di febbraio 2012 e denuncia di successione
presentata nel mese di gennaio 2013), mentre i casi in cui la denuncia di successione non sia
stata presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, per dimenticanza o per
dilatazione della decorrenza del termine (art. 31 del DLgs. n. 346/1990), sono privi di
approfondimento.
È noto che l’ufficio presso il quale è presentata la denuncia di successione ne trasmette una
copia (prodotta dal medesimo dichiarante) a ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati gli
immobili, ma cosa succede nel caso di omessa presentazione della denuncia, mancata
inclusione nella stessa di un bene immobile o di presentazione della denuncia dopo anni
dall’apertura della successione (ad esempio, a causa della nomina di curatore per eredità
giacente o dell’accettazione di eredità con beneficio d’inventario)? Si possono fare solo ipotesi.
Secondo l’art. 481 c.c., se i “chiamati” non hanno ancora accettato l’eredità, anche il Comune
può chiedere al tribunale la fissazione di un termine per l’accettazione della rinunzia, ma nelle
more della procedura v’è la necessità di conoscere i termini per verificare il corretto
adempimento dell’obbligazione tributaria e per gli eventuali accertamenti. Eloquente è il caso
dell’area fabbricabile inclusa nell’asse ereditario, per la quale ai fini dell’IMU il valore va dichiarato
dal contribuente, secondo i parametri stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 del DLgs. n. 504/1992,
mentre agli effetti della successione l’area, se denunciata, ha valore diverso. Le questioni
andrebbero approfondite; nel frattempo, gli eredi e i legatari, ovvero i “chiamati” all’eredità, ben
potrebbero presentare la dichiarazione IMU prima del termine stabilito per la presentazione della
denuncia di successione.
nella denuncia di successione già presentata
Il secondo e ultimo atto dell’IMU 2012 è la presentazione della
dichiarazione entro il 4 febbraio 2013, come previsto dalla lett. b) del
comma 3 dell’art. 9 del DL n. 174/2012 convertito che, nel modificare
l’ultimo periodo del comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011, ha
fissato la scadenza in 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta
del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e
relative istruzioni. Come previsto dal comma 6 dell’art. 9 del DLgs. n. 23/2011 e rimarcato dal
primo periodo dello stesso comma 12-ter del citato art. 13 del DL n. 201/2011, il modello di
dichiarazione, esistente ora anche nella versione “editabile” in formato PDF, è stato approvato
(con relative istruzioni) con DM 30 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta n. 258 del 5
novembre 2012, per cui il 90° giorno scade domenica 3 febbraio 2013.
In precedenza, il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU – originariamente
stabilito al 30 settembre 2012 (circ. n. 3/DF/2012, paragrafo 11) – era il 30 novembre 2012,
come stabilito dalla medesima lett. b) del comma 3 dell’art. 9 del DL n. 174/2012 prima della
conversione. In buona sostanza, fermi restando i diversi e differenti casi di esonero, per gli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione IMU va
presentata entro il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3.
Tuttavia, poiché per espressa disposizione di legge è necessario garantire al contribuente il
rispetto di un arco temporale di 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni (soggettive e oggettive) rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta, il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU può andare anche
oltre il 4 febbraio 2013. Ad esempio, se l’obbligo dichiarativo è sorto il 30 novembre 2012
(fabbricato dichiarato inabitabile e di fatto non utilizzato, immobile oggetto di locazione
finanziaria, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, fabbricato oggetto di usufrutto legale
dei genitori), il contribuente dovrà presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2013.
Una singolare fattispecie con termine “variabile” è quella concernente i fabbricati a valore
contabile, cioè i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (oppure
iscritti ma senza rendita), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art.
5, comma 3 del DLgs. n. 504/1992), per i quali sono stati registrati costi aggiuntivi a quelli di
acquisizione. Per questi fabbricati, secondo le istruzioni ministeriali (paragrafo 1.5), la data da
considerare ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella di chiusura del periodo d’imposta
relativo alle imposte sui redditi. Ad esempio, se il capannone è posseduto da un imprenditore
individuale o da una società di persone, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 2
aprile 2013, essendo festivi i giorni 31 marzo e 1° aprile.
Si ricorda che ogni soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU per denunciare
la propria quota di possesso degli immobili. Tuttavia, secondo le istruzioni, in presenza di più
soggetti passivi su uno stesso immobile, è consentito a uno di essi di presentare in forma
congiunta la dichiarazione.
Un’altra precisazione ministeriale apprezzabile, ma priva di specifico supporto legislativo, è
quella riguardante gli immobili inclusi nella denuncia di successione. Secondo le istruzioni, in
considerazione della “prassi” instaurata e al fine di non aggravare gli adempimenti dei
contribuenti, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la denuncia di successione,
contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU (paragrafo 1.4).
La formulazione dell’esonero, previsto invece espressamente ai fini dell’ICI dal comma 2 dell’art.
15 della L. n. 383/2001 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 91/2001), non sembra completamente
felice, né le questioni ereditarie (successioni legittime o testamentarie) sono state mai oggetto
di approfondimento.
Precisazione ministeriale apprezzabile, ma priva di supporto legislativo
Infatti, l’espressione “gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di
successione” lascerebbe intendere (dubbio che chi scrive comunque esclude) che la
semplificazione dell’adempimento produca effetto solo se la denuncia di successione sia
presentata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (ad esempio,
decesso del contribuente avvenuto nel mese di febbraio 2012 e denuncia di successione
presentata nel mese di gennaio 2013), mentre i casi in cui la denuncia di successione non sia
stata presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, per dimenticanza o per
dilatazione della decorrenza del termine (art. 31 del DLgs. n. 346/1990), sono privi di
approfondimento.
È noto che l’ufficio presso il quale è presentata la denuncia di successione ne trasmette una
copia (prodotta dal medesimo dichiarante) a ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati gli
immobili, ma cosa succede nel caso di omessa presentazione della denuncia, mancata
inclusione nella stessa di un bene immobile o di presentazione della denuncia dopo anni
dall’apertura della successione (ad esempio, a causa della nomina di curatore per eredità
giacente o dell’accettazione di eredità con beneficio d’inventario)? Si possono fare solo ipotesi.
Secondo l’art. 481 c.c., se i “chiamati” non hanno ancora accettato l’eredità, anche il Comune
può chiedere al tribunale la fissazione di un termine per l’accettazione della rinunzia, ma nelle
more della procedura v’è la necessità di conoscere i termini per verificare il corretto
adempimento dell’obbligazione tributaria e per gli eventuali accertamenti. Eloquente è il caso
dell’area fabbricabile inclusa nell’asse ereditario, per la quale ai fini dell’IMU il valore va dichiarato
dal contribuente, secondo i parametri stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 del DLgs. n. 504/1992,
mentre agli effetti della successione l’area, se denunciata, ha valore diverso. Le questioni
andrebbero approfondite; nel frattempo, gli eredi e i legatari, ovvero i “chiamati” all’eredità, ben
potrebbero presentare la dichiarazione IMU prima del termine stabilito per la presentazione della
denuncia di successione.