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Società di capitali, per il DURC non conta la posizione dei singoli soci


Il Ministero del Lavoro ha chiarito che eventuali irregolarità pregresse da parte dei
soci non possono ostare il rilascio del documento
In caso di richiesta del DURC da parte di una società di capitali,
nell’ambito della verif ica della regolarità contributiva f inalizzata al
rilascio del documento, non rileva la posizione dei singoli soci.
Eventuali pregresse irregolarità nei versamenti contributivi da
parte di questi ultimi non possono, quindi, essere causa di
mancata emissione.
A ribadire questo importante ed ormai consolidato principio è il
Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 2 di ieri, 24
gennaio 2013, scaturita da un’istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Com’è noto, il DURC è un certif icato che attesta contestualmente la regolarità di
un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, nonché nell’assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni
vigenti nei conf ronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese di tale settore di
attività), accertata attraverso le verif iche ef f ettuate parallelamente dagli Enti
interessati, sulla base della rispettiva normativa di rif erimento. Le verif iche da
espletare in f ase di rilascio del DURC variano, peraltro, in relazione alle diverse
tipologie di imprese richiedenti.
Il caso sottoposto al Ministero riguardava, nello specif ico, la verif ica, a f ronte della
richiesta del DURC, della posizione ai f ini degli obblighi contributivi nei conf ronti
dell’INPS di una società di capitali; verif ica sulla quale incide la maggiore intensità
dell’autonomia patrimoniale caratteristica di tale tipo societario. Al riguardo, va, inf atti,
ricordato che, secondo un’af f ermazione ormai costante in dottrina e in giurisprudenza,
qualunque società, anche ove abbia natura personale, costituisce un soggetto di
diritto distinto dalle persone dei soci e titolare di un patrimonio autonomo, vincolato
allo svolgimento dell’attività sociale.
Discorso diverso per le società di persone
Tuttavia, le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperf etta”, in
quanto, per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla
responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, sia pur
in via sussidiaria, la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili.
Sono, inoltre, previste ipotesi in cui il creditore personale del singolo socio può
ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.
Nelle società capitalistiche si realizza, invece, un’autonomia patrimoniale “perf etta”, in
quanto:
- i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota di capitale
conf erita. I creditori sociali, anche in caso di insuf f icienza del patrimonio sociale, non
possono, quindi, escutere il patrimonio personale dei soci;
- i creditori personali del socio non possono, in alcun modo, soddisf arsi sui beni della
società.
In considerazione di tale completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio
personale dei soci, si giunge alla conclusione che, in merito alle società di capitali, il
controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere ef f ettuato sulla
contribuzione dovuta, in veste di datori di lavoro, per i lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato e, in veste di committenti/associanti, per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto), avente ad oggetto
prestazioni senza vincolo di subordinazione.
A nulla rileva, invece, ai f ini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali,
l’eventuale irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci, atteso che le
suddette società, proprio in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola,
non possono essere chiamate a rispondere delle violazioni contributive rif eribili ai soci
medesimi. La posizione personale di questi ultimi non deve, pertanto, essere oggetto
di verif ica nel procedimento f inalizzato al rilascio del DURC alla società di cui essi
f acciano parte, né, come si è detto, eventuali pregresse irregolarità contributive da
parte degli stessi possono ostare all’emissione del documento.
In applicazione di tale principio si è escluso che, in caso di istanza per il DURC da
parte di una srl unipersonale con dipendenti, possa essere causa di diniego l’esistenza
di debiti pregressi del socio, titolare in passato di un’attività con dipendenti come ditta
individuale. Come già af f ermato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (parere
n. 17/2012), richiamando il messaggio INPS n. 16246/2010, i debiti pregressi della ditta
individuale non possono inf atti “inquinare” eventuali nuove società di capitali,
giuridicamente distinte.
Un discorso diverso va f atto, invece, con riguardo alle società di persone, nelle quali,
come già evidenziato dall’INPS nel messaggio citato, il DURC deve essere rilasciato
avendo cura di verif icare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali
collaboratori iscritti alla Gestione separata, nonché dei singoli soci iscritti alle diverse
gestioni dell’Istituto, diversi dall’accomandante.

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