Per l’emittente, la fattura si considera elettronica nel caso in cui venga emessa e
ricevuta in formato elettronico
L’art. 1, comma 325, lett. d) della legge di stabilità 2013, di
recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva
2010/45/UE, ha apportato signif icative modif iche all’art. 21
del DPR 633/72 in materia di f atturazione delle operazioni
con ef f etto dallo scorso 1° gennaio 2013.
In tale contesto, il secondo periodo del comma 1 del
predetto art. 21 contiene una nuova def inizione di f attura
elettronica, intendendosi per tale “la f attura che è stata emessa e ricevuta in un
qualunque f ormato elettronico; il ricorso alla f attura elettronica è subordinato
all’accettazione da parte del destinatario”. Successivamente, l’ultimo periodo dello
stesso comma 1 dell’art. 21 dispone che “la f attura, cartacea o elettronica, si ha per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente”.
Combinando il contenuto delle due riportate disposizioni normative emerge che, a
seguito delle novità inserite dalla legge di stabilità emerge una più ampia def inizione
di f attura elettronica, in quanto rientra in tale ambito, ad esempio, anche la f attura che
viene trasmessa alla controparte mediante l’invio di un messaggio in posta elettronica
(non necessariamente certif icata) con allegato un f ile in pdf contenente la f attura
relativa all’operazione posta in essere tra le parti.
L’art. 21, comma 1, inf atti, rinvia genericamente a “qualunque” f ormato elettronica e
considera emessa la f attura all’atto della trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente. In tale contesto, quindi, la f attura elettronica potrebbe
riguardare alternativamente l’invio del documento in f ormato pdf tramite l’utilizzo della
posta elettronica, ovvero la messa a disposizione del documento tramite download dal
sito internet del soggetto emittente (cedente o prestatore), mediante l’invio di un link
presso il quale il cessionario o committente può scaricare la f attura.
Come anticipato in precedenza, il ricorso alla f attura elettronica è tuttavia subordinato
all’accettazione da parte del destinatario, e tale richiesta deve essere messa in
relazione con quanto stabilito dall’art. 39, comma 3 del DPR 633/72 secondo cui “le
f atture create in f ormato elettronico (...) possono essere conservate
elettronicamente”, da cui potrebbe discendere che, a seguito dell’accettazione da
parte del soggetto ricevente la f attura in f ormato elettronico, quest’ultimo dovrebbe
conservare il documento elettronicamente.
Tale questione è stata af f rontata recentemente nel corso del f orum sulla f attura
elettronica del 23 gennaio scorso, svoltosi a Roma presso l’Agenzia delle Entrate, in
cui correttamente è emerso che se tale conclusione f osse corretta ciò potrebbe
costituire un deterrente soprattutto per le piccole imprese a non accettare la modalità
elettronica di f atturazione, poiché si sentirebbero vincolate, successivamente, a
dotarsi contestualmente di un processo di conservazione elettronica, con evidenti
ripercussioni negative per la dif f usione della f atturazione elettronica.
Tale scenario potrebbe essere evitato laddove, come emerso dal conf ronto avvenuto
in seno al f orum, le due disposizioni citate si interpretassero in modo sistematico ed in
maniera disgiunta tra emittente e ricevente.
In particolare:
- una f attura si considera elettronica per l’emittente nel caso in cui venga emessa e
anche ricevuta in un qualunque f ormato elettronico;
- la medesima f attura deve considerarsi elettronica anche per il destinatario, se
quest’ultimo non solo la riceve elettronicamente, ma la accetta (ad esempio anche con
precedente specif ico accordo con la controparte, ovvero per comportamento
concludente come il pagamento) e procede direttamente alla conservazione
elettronica della stessa.
In capo al ricevente, tuttavia, resta f erma la possibilità di stampare e conservare su
carta la f attura ricevuta elettronicamente, nel qual caso il suo comportamento
concludente è quello di non considerare la f attura come “elettronica”, con conseguente
possibilità di conservazione cartacea, ai sensi dell’art. 39, comma 3 del DPR 633/72.
È evidente che tale impostazione consentirebbe al soggetto emittente la f attura di
poter utilizzare il f ormato elettronico a prescindere dal comportamento adottato dal
destinatario.