Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Scomputo ritenute d'acconto da parte dei contribuenti minimi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47 del 5 luglio, ha individuato le modalità attraverso le quali i contribuenti rientranti nel regime dei “minimi” potranno recuperare nel modello UNICO 2013 le ritenute d’acconto subite nel corso del 2012 in relazione all’accredito sui bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis del TUIR.
La risoluzione prende atto delle richieste avanzate da parte di numerose associazioni di categoria, le quali segnalavano il comportamento adottato da alcune banche che applicano la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito per interventi di ristrutturazione o di risparmio energetico anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011.
Ciò in attuazione di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del D.L. n. 78/2010, il quale ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane, l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Detta ritenuta, originariamente fissata nella misura del 10% dell’importo del bonifico al netto dell’IVA, è stata successivamente ridotta al 4%, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 8, del medesimo D.L. 98/2011.
Al riguardo, si evidenzia che – come successivamente chiarito al punto 5.2 del provvedimento prot. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 – i ricavi e i compensi relativi al regime dei contribuenti minimi “non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Conseguentemente, i contribuenti che rientrano nel predetto regime e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti. In coerenza con tale disciplina, il quadro LM dedicato ai nuovi minimi, presente nel modello Unico PF 2013, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.
Per ovviare alle problematiche scaturanti da tale “mancanza”, circostanziate nell’impossibilità di scomputare le ritenute erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta, la risoluzione in commento ritiene che queste possano essere recuperate – in via alternativa rispetto alla presentazione dell’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del DPR n. 602/1973 – in sede di dichiarazione, seguendo la procedura di seguito illustrata.
Il contribuente minimo dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.
In sede di compilazione, occorrerà fare attenzione a riportare le ritenute esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.
Nell’ipotesi in cui debbano essere altresì indicate le ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...